Decreto sicurezza sul lavoro, legge in GU: le novità

Pubblicato il 31 dicembre 2025

Entra in vigore il 31 dicembre 2025 la legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 ottobre 2025, n. 159, recante misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile. 

Il provvedimento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.301 del 30 dicembre 2025.

La pubblicazione in GU è l'ultimo step di un lungo iter, conclusosi il 18 dicembre 2025 con l'approvazione definitiva della Camera dei deputati del testo licenziato, dal Senato, il 10 dicembre 2025 (Atto Senato n. 1706).

La legge 29 dicembre 2025, n. 198 contiene una serie di modifiche, alcune di carattere tecnico e di coordinamento, altre di natura sostanziale, che incidono sull’impianto originario del decreto-legge e del Testo unico sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008).

Analizziamo di seguito le novità apportate dalla legge di conversione del decreto-legge n. 159/2025.

Formazione obbligatoria nei settori turistico-ricettivi e della somministrazione

La prima novità significativa introdotta dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 riguarda la formazione obbligatoria nei settori turistico-ricettivi e della somministrazione di alimenti e bevande come definiti dall'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

L’articolo 1-bis prevede, per questi settori, un termine di 30 giorni per l’erogazione ai lavoratori della formazione iniziale in materia di sicurezza sul lavoro e dell’eventuale addestramento specifico di cui all'articolo 37, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Il termine decorre dalla costituzione del rapporto di lavoro o dall’inizio dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro.

Come evidenziato dal dossier parlamentare, l’articolo 1-bis introduce un termine di 30 giorni per completare la formazione iniziale sulla sicurezza nei settori turistico-ricettivi e della somministrazione di alimenti e bevande, ma non modifica in alcun modo il principio generale dell’art. 37, comma 6, del D.Lgs. 81/2008, in base al quale la formazione dei lavoratori deve comunque essere periodicamente aggiornata ogni volta che cambiano i rischi o ne emergono di nuovi.

Il nuovo termine riguarda dunque solo la prima formazione all’assunzione, mentre tutto il sistema degli aggiornamenti obbligatori rimane pienamente valido.

Il legislatore giustifica questa deroga temporale in virtù del basso livello di rischio dei settori coinvolti e alle loro peculiari modalità di erogazione del servizio, che spesso richiedono un immediato inserimento operativo del personale.

Vigilanza, badge di cantiere e patente a crediti

L’articolo 3 reca disposizioni in materia di attività di vigilanza negli appalti e subappalti, di badge di cantiere e di patente a crediti. Più in dettaglio, l’articolo interviene su tre grandi aree:

  1. programmazione dell’attività ispettiva dell’INL;
  2. disciplina della tessera di riconoscimento lnei cantieri edili in regime di appalto e subappalto, pubblico o privato, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato individuati con decreto;
  3. rafforzamento della patente a crediti, introdotta nel 2024, per imprese e autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili.

L’impianto complessivo è orientato a potenziare il sistema di controllo e qualificazione delle imprese, con particolare attenzione ai fenomeni di irregolarità  nei subappalti e nelle filiere produttive complesse.

Le novità più incisive introdotte dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198 riguardano:

Con riguardo ai controlli prioritari che l’Ispettorato nazionale del lavoro deve programmare sui datori di lavoro che operano in regime di subappalto, pubblico o privato, non vi sono novità di rilievo. La Commissione ha lasciato invariata la previsione, limitandosi a coordinamenti con le norme dell’articolo dedicate alla patente a crediti.

Sostanziali e significative sono invece le modifiche apportate al decreto-legge n. 159/2025 in ordine ai seguenti ambiti:

I commi 2 e 3 riformano l’obbligo — già esistente — di dotare i lavoratori impiegati in appalto e subappalto di una tessera di riconoscimento. Il legislatore affida a due decreti ministeriali il compito di individuare nuovi settori caratterizzati da un più elevato livello di rischio, nei quali la tessera diventerà obbligatoria, di stabilirne le caratteristiche tecniche, introducendo un codice univoco anticontraffazione e prevedendo l’uso della tessera come badge elettronico.

Nel corso dell’esame referente, la Commissione ha rafforzato questo impianto sotto due profili principali. Anzitutto, ha previsto che entrambi i decreti debbano essere emanati previo parere della Conferenza Stato-Regioni. In secondo luogo, ha chiarito che la sanzione prevista dall’art. 55, comma 5, lettera i), del Testo unico sicurezza (sanzione amministrativa pecuniaria da 142,38 a 711,92 euro per ciascun lavoratore), si applicherà anche ai nuovi ambiti che saranno individuati dai decreti, garantendo così continuità e certezza del quadro sanzionatorio.

I commi 4–6 intervengono sulla disciplina della patente a crediti, apportando modifiche su diversi aspetti della disciplina introdotta nel 2024.

In merito alla decurtazione dei crediti per i casi di violazione dell’obbligo di preventiva comunicazione sull’instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, il decreto sicurezza sul lavoro prevede, con riferimento agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, una riduzione pari a 5 punti per ciascun lavoratore interessato dalla violazione (nel testo previgente, la riduzione era pari a 1, 2 o 3 punti, a seconda della durata dell’impiego del lavoratore).

Si prevede inoltre che, per la violazione relativa alla mancata comunicazione dell’instaurazione del rapporto di lavoro, la decurtazione avviene già a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza, in deroga alla norma generale che prevede la decurtazione dei crediti solo a seguito dei “provvedimenti definitivi”, costituiti dalle sentenze passate in giudicato e dalle ordinanze-ingiunzione amministrative, di cui all’articolo 18 della L. 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, divenute definitive.

Nella legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del decreto-legge n. 159/2025:

Prevenzione, governance e formazione

L’articolo 5 reca numerose modifiche al TUSL.

La legge 29 dicembre 2025, n. 198, di conversione del decreto-legge n. 159/2025, introduce due nuove disposizioni: la prima demanda a un regolamento del Presidente del Consiglio la definizione delle misure di sicurezza per l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, riconoscendo la specificità operativa di tale ente; la seconda integra la composizione del Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo la presenza del direttore centrale dell’INL.

Viene poi prevista la presenza anche di un rappresentante dell’INL nella Commissione per gli interpelli in materia di sicurezza sul lavoro..

Ai componenti del Comitato e della Commissione nonché ai soggetti invitati a partecipare non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spesa o altro emolumento comunque denominato.

La legge 29 dicembre 2025, n. 198 interviene anche sulla disciplina delle scale verticali permanenti. 

La nuova norma del decreto legge n. 159/2025, si ricorda, introduce un obbligo generale di adottare un sistema di protezione contro le cadute, superando la precedente soglia di 2,49 metri oltre la quale tale obbligo scattava. Il sistema di protezione può consistere alternativamente in una gabbia di sicurezza oppure in un dispositivo di protezione individuale anticaduta.

Nel testo originario il Governo, con il decreto sicurezza sul lavoro, aveva previsto di estendere la disciplina a tutte le scale di altezza superiore a 2 metri, ma la Commissione Lavoro ha eliminato tale ampliamento, mantenendo il limite vigente (scale oltre 5 metri) e confermando che le regole si applicano solo alle scale con inclinazione superiore a 75 gradi.

La legge 29 dicembre 2025, n. 198 introduce, per le scale già installate entro il 31 ottobre 2025, un regime transitorio: le nuove prescrizioni diventeranno operative dal 1° febbraio 2026.

Borse di studio ai superstiti delle vittime del lavoro

Il decreto legge n. 159/2025 istituisce borse di studio erogate dall’INAIL ai superstiti titolari di rendita, con importi variabili in base al ciclo di studi.

La legge 29 dicembre 2025, n. 198 prevede l’esenzione totale delle borse da ogni imposizione fiscale.

Convenzioni per l’inserimento lavorativo 

L’articolo 14-bis, inserito dalla legge 29 dicembre 2025, n. 198, amplia la possibilità di utilizzare convenzioni per l’inserimento lavorativo di persone con disabilità e di soggetti svantaggiati, sia ai sensi della L. 68/1999, sia del D.Lgs. 276/2003.

Tra le innovazioni spiccano:

Viene inoltre disposto che, al fine di realizzare la commessa di lavoro da parte del soggetto destinatario, si riconosca a quest’ultimo la possibilità di porre, in via temporanea, uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto, nel rispetto della normativa vigente in materia di distacco e a condizione che il distacco sia esplicitato nella convenzione. Viene poi disposto che, qualora il distacco di personale avvenga secondo la previsione di una convenzione ai sensi dell’art. 12-bis della L. 68/1999, l'interesse della parte distaccante sorge automaticamente in forza dell'operare della convenzione medesima

Organizzazioni di volontariato della protezione civile

L’articolo 18 recepisce nel TUSL la disciplina già contenuta nel D.M. 13 aprile 2011 sulle organizzazioni di volontariato di protezione civile, trasformandola in un nuovo art. 3-bis del D.Lgs. 81/2008.

Il decreto-legge già conteneva il nucleo della disposizione, che equipara i volontari ai lavoratori ai soli fini della sicurezza, disciplina obblighi formativi, informativi e di dotazione di DPI, e chiarisce che i luoghi di esercitazione e intervento non sono considerati luoghi di lavoro.

Il ddl di conversione ha ampliato l’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni includendo i gruppi comunali, intercomunali e provinciali di protezione civile. Inoltre, ha introdotto un autonomo regime sanzionatorio specifico per il volontariato, escludendo l’applicazione degli artt. 55, 56 e 59 del TUSL e prevedendo, al loro posto, sanzioni di tipo interdittivo e, in un caso particolare (il sindaco che sia anche rappresentante legale dell’organizzazione), sanzioni amministrative.

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