Decreto Sostegni bis, nuovi bonus ai lavoratori danneggiati dal Covid

Pubblicato il 20 maggio 2021

Il Consiglio dei Ministri ha licenziato, nella seduta del 20 maggio 2021, il decreto "Imprese, Lavoro, Professioni" o decreto Sostegni bis.

Tra le novità in materia di lavoro, il decreto-legge recante misure urgenti per il sostegno alle imprese, al lavoro e alle professioni, per la liquidità, la salute e i servizi territoriali, connesse all’emergenza da COVID-19, rinnova il riconoscimento delle indennità una tantum per determinate categorie di lavoratori che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.

Lavoratori dipendenti del settore del turismo e degli stabilimenti termali

Viene riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai lavoratori:

Altri lavoratori dipendenti e autonomi

Una una tantum dello stesso importo (1.600 euro) è riconosciuta alle seguenti categorie di lavoratori, dipendenti e autonomi:

Tutti i summenzionati lavoratori, all'atto della presentazione della domanda, non devono essere nè titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità nè titolari di pensione.

Lavoratori dello spettacolo

È infine riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1.600 euro ai:

Tutte le indennità non sono tra loro cumulabili e non concorrono alla formazione del reddito. Cumulabilità piena è invece prevista con l'assegno ordinario di invalidità.

La domanda va presentata all'INPS solo da chi non ha beneficiato delle indennità una tantum del decreto Sostegni. Per i soggetti che hanno già beneficiato dell'indennità di cui all'articolo 10 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, infatti, l'una tantum è erogata automaticamente.

Collaboratori sportivi

Confermata una nuova tranche di bonus anche per i collaboratori sportivi per l’anno 2021. 

L'indennità è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a ai lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L'importo dell'indennità varia in base al reddito percepito nell’anno di imposta 2019:

  1. in caso di compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 1.600 euro;
  2. in caso di compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma complessiva di 1.070 euro;
  3. in caso di compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma complessiva di 540 euro.

L'una tantum non concorre alla formazione del reddito e non può essere riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro (ivi comprese le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati, con esclusione dell’assegno ordinario di invalidità) e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle altre prestazioni emergenziali.

Si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati.

Relativamente ai lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS e che abbiano beneficiato di altre indennità emergenziali ai sensi della precedente decretazione d'urgenza, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati. Previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti, viene verificato l’ammontare delle indennità e liquidato l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS.

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