Decreto Terra dei Fuochi: pene più severe per gli eco-reati

Pubblicato il 18 agosto 2025

È entrato in vigore dal 9 agosto 2025, il Decreto legge n. 116 dell'8 agosto 2025, recante "Disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi", cosiddetto "Decreto Terra dei fuochi".

Il provvedimento - approvato dal Consiglio dei ministri nella seduta del 30 luglio 2025 - è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2025.

Il Decreto legge n. 116/2025 introduce un insieme articolato di misure normative volte a contrastare i fenomeni illeciti in materia di rifiuti e a garantire la bonifica dell’area nota come Terra dei fuochi.

L'intervento normativo mira a rispondere a una duplice esigenza: da un lato, l’urgenza ambientale legata ai roghi di rifiuti e ai danni alla salute pubblica; dall’altro, la necessità di conformarsi alla sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo del 30 gennaio 2025, che ha richiamato l’Italia per l’inadeguata tutela dei diritti fondamentali in contesti ambientali compromessi.

Le principali novità introdotte dal Decreto legge 116/2025  

Nuove sanzioni per l'abbandono e la gestione illecita dei rifiuti  

Il decreto modifica, in primo luogo, la disciplina sanzionatoria contenuta nel D.Lgs. n. 152/2006 (recante "Norme in materia ambientale").

Le sanzioni previste per l’abbandono e la gestione non autorizzata dei rifiuti vengono inasprite, prevedendo anche misure accessorie quali la sospensione della patente di guida, il fermo amministrativo del veicolo e l’esclusione dall’Albo nazionale dei gestori ambientali per le imprese non conformi alla normativa.

È prevista, in particolare, la reclusione fino a 5 anni per l’abbandono di rifiuti non pericolosi in casi aggravati (art. 255-bis) e fino a 6 anni e 6 mesi per quelli pericolosi (art. 255-ter).

La gestione illecita di rifiuti comporta ora la reclusione fino a 6 anni e 6 mesi, con pene più severe in caso di danni all’ambiente o alla salute umana.

Le sanzioni sono ulteriormente inasprite quando le condotte avvengono all’interno di siti contaminati o potenzialmente contaminati, ai sensi dell’art. 240 del Codice dell’Ambiente.

Spedizione illegale e traffico di rifiuti: aumentano le sanzioni

L’art. 259 D.Lgs. 152/2006 è stato inoltre riscritto per prevedere la reclusione da 1 a 5 anni per spedizioni illecite di rifiuti, pena aumentata se trattasi di rifiuti pericolosi.

E' inoltre prevista un’aggravante specifica se il fatto è commesso nell’ambito di un’impresa o di un’attività organizzata (art. 259-bis).

Utilizzo di strumenti tecnologici per l’accertamento delle violazioni  

Il provvedimento introduce nuove forme di accertamento senza necessità di contestazione immediata, attraverso l’impiego di impianti di videosorveglianza:

Modifiche al Codice della Strada  

Con l’obiettivo di contrastare l’abbandono di rifiuti da veicoli, sono state apportate modifiche anche al Codice della strada:

Modifiche al Codice penale

Il Decreto legge 116/2025 introduce altresì modifiche al Codice penale al fine di rafforzare l’efficacia deterrente del sistema penale, colpendo con maggiore severità le condotte che compromettono gravemente l’ecosistema e la salute collettiva.

In particolare, viene esclusa la possibilità di applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) a diverse fattispecie gravi, tra cui l’abbandono di rifiuti pericolosi, la gestione illecita di rifiuti, la combustione e la spedizione illegale.

È inoltre modificato l’art. 452-sexies c.p., prevedendo un aggravamento di pena fino alla metà quando il reato comporta pericolo per la vita o l’ambiente, oppure avviene in siti contaminati. Analoga aggravante è stata introdotta per il reato di traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).

Arresto in flagranza differita per reati ambientali gravi  

Tra le ulteriori misure, il decreto prevede che il regime di flagranza differita, già applicabile in ambito di reati gravi e criminalità organizzata, sia esteso anche ai reati ambientali disciplinati dagli articoli 255-bis, 255-ter, 256, 256-bis e 259 del Codice dell’Ambiente, nonché ai delitti previsti dal Codice penale in materia ambientale (ad es. disastro ambientale e inquinamento ambientale).

L’ampliamento di questa facoltà investigativa consente alle autorità di pubblica sicurezza di intervenire anche sulla base di documentazione video o altri elementi oggettivi acquisiti a posteriori, rafforzando l’efficacia dell’azione repressiva contro gli eco-reati.

Responsabilità delle imprese e strumenti repressivi  

Amministrazione giudiziaria 

La riforma, inoltre, estende l’applicazione dell’amministrazione giudiziaria, prevista dal Codice Antimafia, anche alle imprese coinvolte in reati ambientali di particolare gravità.

In presenza di gravi indizi, il giudice può disporre la gestione temporanea dell’impresa da parte di un amministratore nominato dallo Stato. Questa misura ha l’obiettivo di interrompere l’attività illecita, prevenire ulteriori danni ambientali e ripristinare condizioni di legalità nella gestione aziendale, soprattutto nei casi in cui emergano collegamenti con la criminalità organizzata.

Responsabilità amministrativa degli enti ex 231

Il Decreto legge amplia anche il perimetro della responsabilità amministrativa degli enti, ai sensi del D.Lgs. 231/2001, includendo nuove fattispecie di reati ambientali.

Le imprese e gli enti che si rendono responsabili, anche indirettamente, di illeciti ambientali potranno essere sanzionati con pene pecuniarie che, in base alla gravità della violazione, possono arrivare fino a 1.200 quote.

Oltre alle sanzioni economiche, sono previste misure interdittive, come il divieto temporaneo di esercizio dell’attività, per un periodo massimo di un anno.

Nei casi più gravi, in cui l’ente risulti stabilmente utilizzato per finalità illecite legate alla gestione dei rifiuti o ad altri reati ambientali, può essere disposta l’interdizione definitiva, con la cessazione dell’attività.

Per le imprese e i soggetti pubblici operanti nel settore della gestione dei rifiuti, diventa quindi essenziale un tempestivo aggiornamento delle procedure interne, con particolare attenzione alla conformità normativa, alla formazione del personale e alla prevenzione del rischio penale.

Finanziamenti e bonifiche nella Terra dei Fuochi  

Stanziamento di fondi per il 2025  

L’art. 9 del decreto autorizza una spesa di 15 milioni di euro per l’anno 2025, destinata al Commissario unico per:

Azioni di rivalsa verso i responsabili  

Il Commissario avrà il potere di esercitare azioni di rivalsa e recupero delle somme impiegate, in forza degli artt. 192 e 244 del Codice dell’Ambiente.

Uso della Carta nazionale dell’uso del suolo (AGEA)  

E' autorizzato, a seguire, l’utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo e delle rilevazioni ortofotografiche AGEA per identificare cambiamenti morfologici e chimici dei suoli in zone a rischio.

L’obiettivo è rafforzare le attività di indagine, accertamento e prevenzione degli illeciti ambientali.

Ulteriori misure: contributi e stato di emergenza  

Proroga dei contributi per l'autonoma sistemazione  

Di seguito, si prevede la proroga dell’erogazione del contributo per l’autonoma sistemazione (CAS) a favore delle persone evacuate a causa di eventi calamitosi, anche oltre la scadenza del termine per la presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione.

La misura modifica l’art. 22-ter, comma 1, del D.L. n. 4/2022, assicurando così la continuità del sostegno economico per i nuclei familiari che, pur avendo perso l’abitazione principale, non abbiano ancora completato le procedure amministrative legate alla ricostruzione.

Estensione dello stato di emergenza nelle Marche  

Infine, il termine dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici verificatisi nella Regione Marche viene prorogato al 31 dicembre 2025.

Le misure del Decreto legge, in breve

Sanzioni ambientali Inasprimento delle pene per abbandono, gestione illecita, combustione e traffico di rifiuti. Reclusione fino a 6 anni e 6 mesi nei casi più gravi.
Misure accessorie Sospensione della patente, fermo amministrativo dei veicoli, esclusione dall’Albo dei gestori ambientali.
Accertamento con videosorveglianza Le violazioni possono essere documentate tramite impianti di videosorveglianza, anche senza contestazione immediata.
Codice della Strada Introduzione di sanzioni specifiche per l’abbandono di rifiuti da veicoli in sosta o in movimento.
Codice penale Aggravanti per reati ambientali gravi; esclusione della particolare tenuità del fatto per eco-reati specifici.
Flagranza differita Estensione dell’arresto in flagranza differita a diversi reati ambientali previsti dal Codice dell’Ambiente e dal Codice penale.
Responsabilità delle imprese Possibilità di amministrazione giudiziaria per imprese coinvolte in eco-reati, soprattutto in presenza di legami con la criminalità organizzata.
Responsabilità amministrativa degli enti (D.Lgs. 231/2001) Estensione alle nuove fattispecie ambientali, con sanzioni pecuniarie fino a 1.200 quote e interdizione definitiva nei casi più gravi.
Spedizione illegale di rifiuti Reclusione da 1 a 5 anni; aggravante se commessa in ambito d’impresa (art. 259-bis).
Bonifica della Terra dei Fuochi Stanziamento di 15 milioni di euro per il 2025 a favore del Commissario unico.
Strumenti di monitoraggio Possibilità di utilizzo della Carta nazionale dell’uso del suolo (AGEA) per rilevazioni e controlli ambientali.
Misure post-calamità Proroga del contributo per l’autonoma sistemazione e dello stato di emergenza per le Marche fino al 31 dicembre 2025.
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