Deducibile l’Iva non detratta se non si richiede la fattura per motivi di convenienza economico-gestionale

Pubblicato il 20 maggio 2010

La circolare n. 25/E del 19 maggio 2010 completa il discorso relativo alla deducibilità, ai fini delle imposte dirette e ai fini dell’Irap, dell’Iva non detratta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande. Il nuovo chiarimento dell’agenzia delle Entrate sovverte quanto in precedenza asserito nella circolare n. 6/E/2009 e nella risoluzione n. 48/E, dello stesso anno.

Nello specifico, la precedente circolare nel rispondere alla serie di quesiti riguardanti il regime fiscale delle prestazioni alberghiere e delle somministrazioni di alimenti e bevande come modificato dal Decreto legge n. 112/2008, aveva precisato che l’Iva relativa a spese per prestazioni alberghiere e di ristorazione, non detraibile per mancanza della fattura, non può costituire un costo ai fini della determinazione del reddito. In altri termini, se parte dal contribuente la decisione di non richiedere la fattura per motivi di convenienza economica, l’Iva non detratta non poteva essere fatta rientrare tra i componenti negativi di reddito.

Con l’armonizzazione della disciplina del nostro ordinamento all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, dal 1° settembre 2008, dunque, l'imposta relativa ai suddetti servizi alberghieri e di ristorazione è detraibile secondo gli "ordinari" principi dettati dal Dpr 633/1972 , cioè nella misura in cui gli stessi risultino inerenti all'attività.

È proprio su questo concetto di “inerenza” che si fonda il nuovo chiarimento delle Entrate.

Se la scelta di non richiedere la fattura dipende da "valutazioni di convenienza economico-gestionale" effettuate dallo stesso contribuente (imprenditore, professionista), l’inerenza non può essere negata. Cioè, il contribuente può decidere di non richiede la fattura relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione se i costi da sostenere per eseguire gli adempimenti Iva connessi alle fatture sono superiori al vantaggio economico costituto dall’importo dell’Iva detraibile. In tal caso, dato che la scelta del contribuente dovrebbe essere la più economicamente vantaggiosa, all’Iva non detratta per mancanza di fattura si può riconoscere la natura di “costo inerente” all’attività esercitata e, quindi, la deducibilità sia ai fini delle imposte sul reddito che dell’Irap.

La nuova affermazione dell’agenzia delle Entrate è molto importante perché consente di evitare il rilascio della fattura, se ciò dovesse risultare non conveniente sul piano economico, senza che tale scelta porti anche ad un disconoscimento della deduzione dell’Iva non detratta. Analogamente, l’Iva non detratta relativa alle prestazioni di vitto e alloggio assume rilevanza anche ai fini Irap, a condizione che l’onere risulti iscritto tra i costi che concorrono alla determinazione del valore della produzione netta da assoggettare ad imposta.

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