Deducibilità degli interessi passivi per le holding finanziarie

Pubblicato il 10 settembre 2009

È titolata “Modifiche alla disciplina della deducibilità degli interessi passivi dal reddito d’impresa – Articolo 96 del Tuir. Ulteriori chiarimenti”, la circolare n. 37/E del 22 luglio 2009, con cui l’agenzia delle Entrate forniva nuove spiegazioni circa l’interazione esistente tra la disciplina di deducibilità degli interessi passivi e quella del consolidato fiscale.

Rispetto alla precedente circolare n. 19/E del 21 aprile 2009, il documento di prassi sotto analisi fornisce ulteriori dettagli sulla deducibilità degli interessi passivi in materia di holding, acquisizione di immobili patrimoniali e consolidato nazionale.

Più in particolare, con la circolare n. 37/E, l’Amministrazione finanziaria ha inteso eliminare l’effetto distorsivo che si crea se nella medesima “fiscal unit” partecipano sia società cosiddette “industriali” sia società esercenti attività bancaria, assicurativa o finanziaria. Infatti, nel caso si tratti di holding di partecipazioni finanziarie non si può utilizzare il regime forfettario di deducibilità degli interessi passivi né si può beneficiare del Rol delle partecipate in presenza di consolidato fiscale.

In assenza di una specifica previsione di legge, l’Agenzia è intervenuta affermando che nel caso di holding con partecipazioni in società finanziarie per ammontare superiore al 50% dell’attivo si può applicare il disposto normativo previsto dal comma 5-bis dell’articolo 96 del Tuir. Viceversa, per le società industriali, continueranno a valere le disposizioni contenute nei commi 7 e 8 dello stesso articolo. In tal modo si fanno concorrere alla formazione del reddito imponibile consolidato i due diversi regimi degli interessi passivi previsti dall’articolo 96 del Tuir.

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