Interessi passivi deducibili, se i "servizi aggiuntivi" non modificano la locazione

Pubblicato il 20 luglio 2015

Con sentenza n. 959 depositata il 4 febbraio 2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano ha accolto i ricorsi (poi riuniti) di alcune società, volti ad ottenere l'annullamento degli avvisi di accertamento emessi nei loro confronti dall'Agenzia delle Entrate.

Nei predetti accertamenti, in particolare, l'Ufficio aveva negato la possibilità di dedurre integralmente ai fini IRES, gli interessi passivi relativi ai finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione.
L'Ufficio aveva infatti ritenuto non applicabile al caso di specie la Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) – nella parte in cui per l'appunto prevedeva la deducibilità degli interessi passivi nei finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili da locare – essendo detta disposizione limitata alla sole società c.d. "immobiliari di gestione".

Contestando detta interpretazione, le società ricorrenti lamentavano la illegittimità degli accertamenti de quibus, anche in base alla circostanza – a loro dire ampiamente provata in giudizio – di non aver svolto alcuna gestione attiva sul complesso immobiliare destinato a locazione (contrariamente a quanto sostenuto dall'Agenzia delle Entrate), così possedendo, dunque, la richiesta qualifica, ai fini della deducibilità, di "società immobiliare di gestione".

La Cassazione, nell'accogliere la censura – dando preliminarmente atto dell'intervenuta modifica normativa in tema di regime fiscale sulla deducibilità degli interessi passivi – ha rilevato come l'interpretazione fornita dall'Ufficio sia eccessivamente restrittiva, andando a penalizzare le società operanti nel settore immobiliare, contrariamente alla ratio della normativa vigente.

Invero nel caso de quo, anche se le prestazioni dedotte comprendono non solo l'affitto, ma anche lo svolgimento delle attività  integrative nei singoli negozi di cui agli immobili, ciò non fa venir meno la possibilità di detrarre gli interessi passivi.

In sostanza, nel caso in esame, i servizi aggiuntivi non sono a tal punto rilevanti da trasformare, sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, il contratto di locazione in "contratto di servizi integrati".

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