Deducibilità dei compensi degli amministratori. La Fondazione studi chiarisce gli aspetti controversi

Pubblicato il 05 ottobre 2010

A seguito dei numerosi dubbi innescati dal contenuto della sentenza n. 18702 dello scorso 13 agosto della Corte di Cassazione, circa la non deducibilità del compenso dell’amministratore unico e socio della società, anche la Fondazione studi dei consulenti del Lavoro è intervenuta al fine di chiarire gli aspetti controversi della suddetta pronuncia ed i motivi che giustificano una soluzione opposta all’interpretazione (erronea) formulata dai giudici di legittimità.

La Fondazione, con la circolare n. 13 dello scorso 4 ottobre 2010, riesamina il dettato normativo che ha portato i Supremi giudici alla conclusione. Si nota come la pronuncia si sia basata sull’articolo 62, comma 2 e 3, del Tuir. Si tratta di una normativa in vigore fino al 31 dicembre 2003 e, dunque, riferita a periodi d’imposta ormai prescritti per i quali non si incorre più nel rischio di eventuali accertamenti fiscali che potrebbero indurre ad erronee conclusioni.

Ora, invece, la materia della deducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali è regolata dal comma 5 dell’articolo 95 del Tuir, che prevede la deducibilità dal reddito d’impresa dei suddetti compensi corrisposti agli amministratori di società di capitali. Quest’ultimi, infatti, vengono sottomessi alla stessa disciplina che regola i compensi degli amministratori di società di persone, con la conseguenza che entrambi sono pienamente deducibili. Di conseguenza, appare del tutto infondata la conclusione della Corte laddove afferma che il compenso dell’amministratore di società di capitali non trovava prima, come non trova ora, una sua disciplina all’interno del Tuir. In conclusione, invece, la Fondazione studi tiene a sottolineare che: “sia nella versione del Tuir in vigore sino al 31 dicembre 2003, sia nella vigente stesura del Tuir, i compensi erogati dalle società agli amministratori, sia unici sia facenti parte di un consiglio di amministrazione, sono pienamente deducibili in base al criterio di cassa”.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rivalutazione TFR e imposta sostitutiva, indice ISTAT dicembre 2025: ecco come operare

29/01/2026

Dichiarazione Iva 2026: principali novità del modello

29/01/2026

Rivalutazione TFR: pubblicato il coefficiente di dicembre 2025. Cosa fare

29/01/2026

Nel Modello Iva 2026 novità e conferme

29/01/2026

Integrazione salariale e NASPI: ecco gli importi dal 1° gennaio

29/01/2026

Transizione 5.0: comunicazioni di completamento degli investimenti 2025 al GSE

29/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy