Deducibilità dei contributi previdenziali facoltativi

Pubblicato il 22 ottobre 2020

Con risposta all’interpello n. 482 del 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate esprime il suo parere in merito alla deducibilità dei contributi previdenziali versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, finalizzati al riscatto degli anni di laurea per la buonuscita.

L’ istante aveva chiesto chiarimenti sulla corretta interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lett. e) del TUIR, alla luce dell’ordinanza 11 gennaio 2017, n. 436, della Corte di Cassazione, la quale prevede che i contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli facoltativamente corrisposti alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, siano deducibili. In particolare, per quanto concerne i contributi volontari viene chiarito che sono deducibili, indipendentemente dalla causa di origine del versamento.

L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che la sopracitata ordinanza della Corte di Cassazione non è inerente all’interpretazione dell’articolo 10, comma 1, lett. e) del TUIR ,ma alla determinazione dell’indennità di buonuscita ex articolo 19, comma 2-bis del TUIR e ha confermato che i contributi previdenziali, versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, sono deducibili indipendentemente dalla causa del versamento.

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