Deducibilità delle perdite su crediti, la scelta imprenditoriale non conta

Pubblicato il 05 maggio 2018

La Cassazione, con l’ordinanza n. 10643 del 4 maggio 2018, ribadisce quanto già chiarito nella pregressa sentenza n. 10256 del 2013, sulla deducibilità delle perdite su crediti: “In tema di tassazione, ai fini delle imposte sui redditi, delle perdite su crediti la scelta imprenditoriale di transigere con un proprio cliente non rende indeducibile la perdita conseguente perché il legislatore ha riguardo solo alla oggettività della perdita e non pone nessuna limitazione o differenziazione a seconda della causa di produzione della stessa.”.

Secondo il Tuir - Dpr 917 del 22 dicembre 1986 – le perdite sono deducibili, oltre che se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, quando, comunque, risultino da elementi certi e precisi.

Dunque, ai fini della deducibilità, è sufficiente che le perdite siano documentate in modo certo e preciso, non rilevando le cause che le hanno generate.

Nel caso di specie, la deduzione non poteva essere negata, poiché la società aveva fornito la prova documentale delle azioni legali intraprese per il recupero di quanto dovuto, in esito alle quali era stato incassato solo un importo sensibilmente inferiore del credito originario, con la conseguenza che la deducibilità non era stata accordata in astratto ma sula base del rilievo che le azioni intraprese per il recupero del credito non avevano avuto esito (notificazione del precetto e istanza per la dichiarazione del fallimento).

La scelta dell'imprenditore di transigere invece di proseguire nell'azione giudiziale, è ragionevole e giustificata.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Dimissioni per fatti concludenti: la parola al tribunale di Ravenna

15/12/2025

Saldo IMU 2025 in scadenza

15/12/2025

Terzo settore e IVA: le novità del decreto

15/12/2025

Cessione della clientela: quale tassazione applicare?

15/12/2025

Pagamenti ai professionisti: CNF e UCPI contro il blocco dei compensi

15/12/2025

Credito d’imposta ZES e ZLS: fissate le percentuali definitive

15/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy