Con la risposta a interpello n. 71 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle spese per servizi di telefonia fissa, mobile e trasferimento dati, con particolare riferimento all’applicazione dell’articolo 102, comma 9, del TUIR.
Il documento affronta il caso di una società che fornisce servizi informatici e infrastrutturali all’interno di un gruppo multinazionale e che sostiene costi telefonici sia per l’utilizzo interno sia per l’erogazione di servizi ai clienti del gruppo.
L’articolo 102, comma 9, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) stabilisce che le quote di ammortamento, i canoni di locazione o noleggio e le spese di impiego e manutenzione relative alle apparecchiature terminali per servizi di comunicazione elettronica sono deducibili nella misura dell’80%.
La norma è stata introdotta con la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) e risponde all’esigenza di limitare la deducibilità dei costi relativi a strumenti che, per loro natura, possono essere utilizzati anche per finalità personali. Il legislatore ha quindi previsto una presunzione forfettaria di utilizzo promiscuo, che comporta la deducibilità parziale dei costi sostenuti per la telefonia.
La società istante, appartenente a un gruppo multinazionale, svolge attività di fornitura di servizi IT infrastrutturali, sicurezza informatica e procurement a favore delle altre società del gruppo. L’organizzazione operativa prevede:
Tra i servizi infrastrutturali rientrano anche i servizi di telefonia e trasmissione dati forniti ai clienti del gruppo.
La società ha chiarito che i costi di telefonia sostenuti possono essere distinti in due categorie:
Grazie a un sistema di service pricing, l’impresa è in grado di individuare analiticamente i costi imputabili a ciascun cliente mediante specifici driver tecnici.
Nel proprio parere reso con risposta n. 71 del 9 marzo 2026, l’Agenzia delle Entrate richiama l’orientamento espresso nella risoluzione n. 320/E del 24 luglio 2008 e nella risoluzione n. 162/E del 18 giugno 2009, secondo le quali il limite di deducibilità previsto dall’articolo 102, comma 9, del TUIR trova applicazione quando le apparecchiature o i servizi di telefonia possono essere utilizzati promiscuamente, ossia sia per finalità aziendali sia per esigenze personali.
Diversamente, quando i costi:
la limitazione forfettaria non trova applicazione e i relativi componenti negativi sono deducibili integralmente secondo le regole ordinarie di determinazione del reddito d’impresa.
Applicando tali principi al caso esaminato, l’Agenzia conclude che:
La società istante applica il principio della tassazione mondiale (worldwide income taxation) e non ha optato per il regime della branch exemption. Di conseguenza, anche i redditi e i costi delle stabili organizzazioni estere concorrono alla formazione del reddito imponibile in Italia.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in tale contesto, le stesse regole di deducibilità applicate alla casa madre italiana devono essere applicate anche ai costi di telefonia sostenuti dalle stabili organizzazioni estere.
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