Deficit visivo, serve il verbale Asl

Pubblicato il 13 febbraio 2008 L’Inps, nel messaggio n. 3525 del 2008, spiega che i soggetti di cui all’articolo 4 della legge 138/01, ovvero i portatori di un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi o nell’occhio migliore con idonea correzione e/o portatori di un residuo perimetrico binoculare inferiore al 30% indipendentemente dall’acutezza visiva centrale, per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e lavorative devono presentare il verbale Asl con la specifica dicitura: “soggetto di cui all’articolo 4 della legge n. 138/2001”. In mancanza dell’indicazione i verbali saranno sospesi e rinviati alla Asl con richiesta di opportuna integrazione.
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