Definizione agevolata procedimenti sanzionatori pendenti. Istruzioni Garante privacy

Pubblicato il 02 ottobre 2018

Arrivano direttamente dal Garante della privacy una serie di indicazioni operative per chiarire a soggetti pubblici e privati come usufruire della definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti. A tal fine, sono stati pubblicati sul sito istituzionale del Garante per la protezione dei dati personali un comunicato stampa e una serie di FAQ, con le quali si fa chiarezza su alcuni aspetti salienti, quali:

La possibilità di una definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori pendenti al 25 maggio 2018 (data di operatività delle regole Ue sulla privacy), è stata prevista nel nostro ordinamento dal decreto attuativo di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 sulla protezione dei dati personali.

L’articolo 18 del Decreto legislativo n. 101/2018, infatti, consente di regolare i conti delle vecchie violazioni al Codice della privacy, pagando in misura ridotta, pari a due quinti del minimo edittale, le violazioni contestate dal Garante prima del 25 maggio scorso.

Il Garante indica ora le modalità operative per avvalersi correttamente di tale definizione agevolata.

Sanzioni ridotte per le contestazioni pendenti: istruzioni operative Garante privacy

Soggetti interessati

Possono usufruire di questa speciale procedura tutti coloro che hanno ricevuto entro il 25 maggio 2018, data di piena applicazione del Regolamento Ue, l’atto con il quale sono stati notificati gli estremi della violazione o l’atto di contestazione immediata di violazioni amministrative al Codice della privacy.

Nel caso di violazione commessa prima del 25 maggio 2018, ma contestata dopo tale data, non è possibile avvalersi della definizione agevolata. In tali situazioni, perciò il Garante concluderà il procedimento secondo le vecchie regole, ovvero con un provvedimento di ordinanza-ingiunzione o di archiviazione.

A quanto ammonta l’importo da pagare

L’importo da pagare per la definizione agevolata del procedimento sanzionatorio e per la conseguente oblazione della sanzione dipende dalla tipologia di violazione. La regola prevede che l’importo da versare per la definizione agevolata sia pari ai 2/5 del minimo edittale previsto per la sanzione applicata.

Nelle FAQ del 1° ottobre 2018, il Garante ha predisposto una tabella, riportante per ciascuna violazione l’importo da versare con riferimento ai singoli procedimenti sanzionatori riguardanti le violazioni amministrative del Codice della privacy, di cui agli artt. 161, 162, 162-bis, 162-ter, 163, 164, 164-bis, comma 2, 33 e 162, comma 2-bis.

Termini per il pagamento

Riguardo alla tempistica, il pagamento può essere effettuato entro 90 giorni dalla data del 19 settembre 2018, ossia dal giorno di entrata in vigore dello suddetto Dlgs n. 101/2018. Pertanto il termine ultimo per esercitare tale facoltà è quello del 18 dicembre 2018.

Modalità di pagamento

Esistono due modalità per pagare in misura ridotta la somma pari ai due quinti del minimo edittale stabilito per la sanzione:

  1. si può effettuare il pagamento tramite bollettino postale intestato a "Tesoreria Provinciale dello Stato di ROMA" il cui numero di conto corrente è 871012;

  2. si può fare un versamento tramite istituti bancari, uffici postali ecc., utilizzando il codice IBAN IT 31I0100003245348010237300 e indicando la causale "Definizione agevolata sanzioni del __(data contestazione)___ – capo X capitolo 2373 – Contravventore: _____________”, unitamente al numero della contestazione (se presente).

Se la contestazione contiene più violazioni e il contravventore vuole effettuare il pagamento finalizzato alla definizione agevolata solo per alcune di queste, nella causale del versamento dovrà indicare le violazioni per cui è effettuato il pagamento (si potrà fare riferimento, a tale riguardo, al numero della contestazione o all’articolo della norma violata).

Non è necessario fornire prova al Garante del versamento effettuato. E’ comunque possibile comunicare il pagamento effettuato o trasmettere copia dello stesso, facendo riferimento all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.gpdp.it.

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