Decreto di armonizzazione del Codice Privacy operativo: al via i termini per le oblazioni

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Decreto di armonizzazione del Codice Privacy operativo: al via i termini per le oblazioni

Il decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (Ue) 2016/679, entra in vigore, oggi, mercoledì 19 settembre, dando efficacia al nuovo Codice della privacy di cui al Dlgs n. 196/2003.

Dal 19 settembre 2018, pertanto, cominciano a decorrere i termini:

  • per completare la normativa della privacy secondo le indicazioni europee;

  • per il pagamento dell'oblazione per le violazioni del Codice della privacy.

Si ricorda che il nuovo Codice privacy, a seguito dell’adeguamento subito, risulta molto ridimensionato, non solo perché sono state abrogate molte norme ritenute incompatibili con quelle previste dal Regolamento Gdpr, ma anche perché ne sono state eliminate molte simili tra loro per evitare duplicazioni.

Altre modifiche, invece, hanno riguardato quelle disposizioni del Regolamento non direttamente applicabili e che, ora, lasciano spazi di intervento da parte dei singoli Stati membri.

Il Dlgs n. 101/2018 prevede che, per un periodo transitorio, continuino ad essere efficaci i provvedimenti generali del Garante, che saranno oggetto di un successivo riesame ed i Codici deontologici vigenti.

Oblazione per gli illeciti privacy

Il decreto legislativo di armonizzazione del Codice della privacy italiano prevede due soluzioni per sanare gli illeciti privacy pendenti alla data del 25 maggio 2018 e per i futuri procedimenti.

Sono, infatti, disposte due tipi di oblazione:

  • una oblazione speciale per gli illeciti privacy pendenti;

  • una oblazione a regime per le future contestazioni.

Pertanto, pagando i due quinti del minimo si possono definire i procedimenti non conclusi con una ordinanza di ingiunzione alla data del 25/5/2018; mentre, per i nuovi procedimenti si può regolare la faccenda pagando la metà della sanzione irrogata dal Garante della privacy.

Nello specifico, per le future contestazioni, il trasgressore e l'obbligato in solido possono definire la controversia relativa ad una sanzione amministrativa, adeguandosi alle prescrizioni del Garante, se impartite, e pagando un importo pari alla metà della sanzione irrogata.

Previo pagamento della suddetta oblazione, dunque, è possibile avviare la definizione agevolata dei procedimenti pendenti relativi a violazioni amministrative.

Definizione agevolata per gli articoli abrogati previo pagamento di oblazione

Il decreto di adeguamento al Gdpr prevede la definizione agevolata dei procedimenti sanzionatori per violazioni di articoli abrogati del vecchio Codice. Tale definizione agevolata si attiva sempre dal 19 settembre 2018.

Per le violazioni non definite alla data del 25 maggio 2018, sarà possibile la definizione agevolata, pagando i due quinti del minimo, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legislativo di armonizzazione.

Per le violazioni costituenti reato nel regime del vecchio Codice della privacy e ora divenuti illecito amministrativo, si applica la sanzione amministrativa: le autorità giudiziarie devono trasmettere gli atti all'autorità amministrativa.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola 5 settembre 2018 - Codice privacy pubblicato su Gazzetta Ufficiale. Novità per sanzioni amministrative e penali – Moscioni

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