L’accesso ai servizi online dell’Agenzia delle Entrate e dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione rappresenta oggi uno strumento essenziale per l’adempimento degli obblighi fiscali e per la consultazione della propria posizione tributaria. Tuttavia, non tutti i contribuenti sono in grado di utilizzare in autonomia tali servizi, soprattutto a seguito della progressiva digitalizzazione delle procedure e della dismissione delle credenziali tradizionali.
Per rispondere a questa esigenza, il legislatore e l’Amministrazione finanziaria hanno introdotto la possibilità di abilitare una persona di fiducia all’accesso e all’utilizzo dei servizi online, nel rispetto di specifici limiti e procedure.
La disciplina delle abilitazioni ai servizi telematici si è sviluppata attraverso una serie di provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate:
A seguito di tali interventi, l’abilitazione consente oggi l’accesso a una parte significativa dei servizi disponibili nei portali istituzionali, inclusi quelli relativi alla riscossione.
È necessario distinguere tra rappresentanti e persone di fiducia, poiché le due figure rispondono a presupposti giuridici differenti.
Rappresentanti
Sono considerati rappresentanti i soggetti legalmente autorizzati a operare per conto di contribuenti incapaci, sulla base di un provvedimento dell’autorità giudiziaria. Rientrano in questa categoria:
A tali soggetti si aggiungono, per previsione normativa, i genitori dei figli minorenni.
Persone di fiducia
Le persone di fiducia sono soggetti espressamente designati dal contribuente giuridicamente capace, ma in difficoltà o impossibilitato a utilizzare in autonomia i servizi online. Possono essere individuate tra:
In questo caso, il contribuente viene definito interessato, mentre la persona designata opera esclusivamente nel suo interesse.
La normativa prevede limiti quantitativi stringenti, finalizzati a prevenire un utilizzo improprio dello strumento:
Ne deriva che:
È inoltre espressamente previsto che la persona di fiducia agisca al di fuori di qualsiasi attività professionale o imprenditoriale. Pertanto, non è possibile conferire l’abilitazione a un professionista, come un dottore commercialista, nell’ambito del rapporto professionale con il cliente. Le abilitazioni in favore degli intermediari seguono una disciplina distinta.
L’abilitazione consente alla persona di fiducia di accedere, per conto dell’interessato, a numerosi servizi, tra cui:
Modalità di presentazione dell’istanza di abilitazione
L’istanza di abilitazione della persona di fiducia deve essere presentata dall’interessato utilizzando il modulo Allegato 3 al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 22 settembre 2023.
La richiesta può essere trasmessa attraverso una delle seguenti modalità:
Presentazione dell’istanza in caso di impedimento dell’interessato
In presenza di patologie che impediscono all’interessato di recarsi presso un ufficio, l’istanza di abilitazione può essere presentata dalla persona di fiducia presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle Entrate.
In tal caso è necessario allegare:
L’attestazione deve contenere esclusivamente le informazioni previste nel fac-simile ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, a tutela della privacy dell’interessato.
L’abilitazione è valida fino al 31 dicembre dell’anno indicato nell’istanza. In ogni caso:
Le abilitazioni scadute possono essere riattivate con le stesse modalità previste per la prima richiesta.
La disabilitazione può essere richiesta in qualsiasi momento, con modalità analoghe a quelle previste per l’abilitazione. L’istanza può essere presentata:
A tutela dell’interessato, qualora lo stesso sia impossibilitato a presentare l’istanza, la disabilitazione può essere disposta anche d’ufficio dall’Agenzia delle Entrate.
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