Delegato alla sicurezza sempre responsabile

Pubblicato il 25 novembre 2009

La terza sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 44890 del 21 ottobre 2009, ha confermato la condanna inferta dai giudici di merito al dirigente di un comune, delegato alla sicurezza, ritenuto responsabile di un infortunio occorso ad un operaio mentre era addetto alla smerigliatura di una ringhiera.

La Corte ha respinto la tesi difensiva del dirigente che denunciava l’invalidità della delega conferitagli dal sindaco pro tempore perchè mancante dell’assegnazione dei fondi necessari per l’esercizio della funzione; l’invalidità della delega, sostengono i giudici, non esime da responsabilità il delegato che abbia poi svolto le funzioni. Questi avrebbe dovuto chiedere di essere messo in condizioni di svolgere l’incarico e, di fronte all’inadempienza del sindaco, non svolgere la mansione di responsabile della sicurezza.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Barbieri e parrucchieri - Ipotesi di accordo del 20/5/2024

24/05/2024

Il GIP si è già espresso sulla tenuità del fatto? Incompatibile

24/05/2024

Ccnl Barbieri e parrucchieri. Rinnovo

24/05/2024

Decreto Salva Casa: lavori sanabili

24/05/2024

Premi Inail, ecco i minimali di retribuzione imponibile 2024

24/05/2024

Approcci innovativi alla risoluzione delle controversie fiscali: analisi dei commercialisti

24/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy