Delitti ambientali, prima lettura dall'Ufficio massimario della Cassazione

Pubblicato il 05 giugno 2015

L'Ufficio del Massimario, Settore penale, della Corte di Cassazione, ha messo a punto una Relazione, la n. III/04/2015 del 29 maggio 2015, contenente alcune prime indicazioni riferite alle novità legislative introdotte dalla Legge n. 68/2015 in materia di delitti contro l'ambiente.

Con particolare riferimento alla nuova fattispecie del delitto di inquinamento ambientale, l'Ufficio evidenzia una prima osservazione relativa al rapporto e coordinamento fra la definizione di inquinamento data dalla nuova norma e quella di cui all'articolo 5 del Codice dell’Ambiente.

Rilevata, altresì, una difficoltà nel discrimine delle situazioni di compromissione e di deterioramento “significativi e misurabili” in cui si sostanzierebbe la condotta. In proposito, viene precisato che, in assenza di inequivoci riscontri testuali, non può escludersi un significato dei due termini se non identico quanto meno largamente sovrapponibile.

Per quanto riguarda l’oggetto della compromissione o del deterioramento, viene evidenziato che il riferimento, indefinito, a “porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo”, possa provocare incertezze in sede processuale e, soprattutto, dilatare eccessivamente lo spazio di discrezionalità del giudicante; è possibile immaginare – si legge nel testo della relazione – che, tuttavia, la giurisprudenza possa enucleare le caratteristiche della “estensione” e della “significatività”.

Con riferimento alla nozione di “ecosistema”, la Cassazione sottolinea l'inesistenza di una vera e propria definizione normativa, “per cui deve farsi riferimento alla comune accezione che definisce per tale l'insieme degli organismi viventi (comunità), dell'ambiente fisico circostante (habitat) e delle relazioni biotiche e chimico-fisiche all'interno di uno spazio definito della biosfera”. 

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