Dell’atto dannoso degli amministratori è responsabile anche la società

Pubblicato il 06 dicembre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 25946 del 5 dicembre 2011, ha accolto, con rinvio, il ricorso presentato da un socio di una Spa - nella specie un istituto di credito - avverso la decisione con cui i giudici di merito, nell’accogliere la domanda di risarcimento dallo stesso avanzata in conseguenza dei danni subiti per un illegittimo trasferimento dei suoi titoli operato dai soci amministratori, avevano riconosciuto la responsabilità di questi ultimi ma non quella della società.

La Suprema corte, per contro, ha affermato che, benché l’atto dannoso nei confronti del socio fosse stato compiuto dai manager con dolo o abuso di potere e non rientrasse nella competenza degli stessi, bensì dell'assemblea, la responsabilità personale degli amministratori andava, comunque, estesa anche alla società di capitali stessa. E difatti - spiegano i gudici di legittimità - perché detta estensione di responsabilità si produca è essenziale soltanto “che l'atto stesso sia e si manifesti come esplicazione dell'attività della società, ossia tenda al conseguimento dei fini istituzionali di questa”.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ai riders etero-organizzati spettano tutele da subordinati

04/11/2025

Commercialisti: sì alla legge di bilancio 2026, ma serve correggere le criticità

04/11/2025

Deducibilità dei compensi corrisposti dal professionista in ambito familiare

04/11/2025

Scioglimento della Srl con determina dell'amministratore unico

04/11/2025

Polizze catastrofali imprese: da Confindustria piattaforma digitale per preventivi e sottoscrizioni

04/11/2025

Formazione, Cassazionisti e Premio Ubertini: bandi di Cassa Forense al via

04/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy