Dell’incidente mortale del socio risponde il piccolo imprenditore con delega in materia di prevenzione

Pubblicato il 08 marzo 2012 Con sentenza n. 9122 depositata lo scorso 7 marzo 2012, la Corte di cassazione ha confermato la decisione di condanna per omicidio colposo inflitta dai giudici dei gradi precedenti nei confronti di un piccolo imprenditore in considerazione della morte occorsa ad uno dei suoi soci mentre questi era occupato ad istallare, in azienda, un impianto di condizionamento.

La Suprema corte ha aderito alle argomentazioni e valutazioni contenute nella sentenza di merito ai sensi della quale le ridotte dimensioni dell’impresa erano “tali da indurre ragionevolmente a escludere che delle scelte operative uno dei due soci d'industria fosse tenuto all'oscuro”. Nella specie, l’imprenditore che aveva assistito all’incidente andava considerato responsabile dell'evento sia a titolo di colpa generica che di quella specifica; da un lato, infatti, lo stesso era stato investito, in materia di prevenzione antinfortunistica, della posizione di garanzia propria del datore di lavoro nei confronti degli altri soci di società di persone, dall’altro, era titolare di delega in materia di prevenzione degli infortuni.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Personale domestico - Ipotesi di accordo del 28/10/2025

05/11/2025

Metalmeccanica pmi Confimi. Rinnovo economico

05/11/2025

Ccnl lavoro domestico. Rinnovo

05/11/2025

Sorveglianza sanitaria: prevenzione e visita mediche per alcol e droghe

05/11/2025

Debiti Inps e Inail: come funziona la nuova rateazione fino a sessanta rate

05/11/2025

Quota 100 e divieto di cumulo. Consulta: censure inammissibili

05/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy