Demansionamento ante Jobs Act

Pubblicato il 24 febbraio 2016

Per la Corte di Cassazione (sentenza n. 3485 del 23 febbraio 2016) l'art. 2103 c.c., nella versione di testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 3 del D.Lgs. n. 81/2015, consentiva all'imprenditore l'esercizio del potere conformativo della prestazione richiesta al lavoratore, al fine di adeguare l'organizzazione alle mutevoli esigenze dell'impresa, ma a condizione che l’adibizione fosse a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte.

Infatti, il citato articolo 2103 c.c., nel testo vigente, comminava la nullità di ogni patto contrario rispetto al divieto inderogabile di assegnare il lavoratore a mansioni inferiori, a differenza di quanto previsto dalla novella introdotta dal D.Lgs. n. 81/2015 che consente mutamenti in peius sia al potere unilaterale dell'imprenditore, anche abilitato dalla contrattazione collettiva, sia ad accordi individuali in sede protetta.

Sulla scorta di quanto sopra è stato riconosciuto illegittimo un demansionamento di alcuni lavoratori che, a causa di sopravvenute condizioni fisiche comportanti l'inidoneità alle mansioni precedentemente svolte, erano stati adibiti ad attività di pulizia, benché in precedenza avessero svolto attività di produzione, caratterizzate da specializzazioni operative e da specifiche professionalità, e senza che agli stessi venisse offerta la possibilità di possibili ricollocazioni in grado di salvaguardarne la professionalità in loro possesso.

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