Lo svolgimento di mansioni inferiori, anche se non prevalenti, può integrare demansionamento quando assume carattere sistematico e si protrae nel tempo, incidendo sulla professionalità del lavoratore.
La legittimità dell’assegnazione a mansioni inferiori è ammessa solo in presenza di attività marginali o occasionali. La durata continuativa costituisce elemento rilevante anche ai fini della prova del danno, liquidabile equitativamente in base all’incidenza delle mansioni non coerenti.
La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 7711 del 30 marzo 2026, interviene nuovamente sul tema del demansionamento del personale sanitario, fornendo precisazioni in merito ai limiti di assegnazione a mansioni inferiori e ai criteri di quantificazione del danno risarcibile.
La vicenda riguarda un infermiere, inquadrato in categoria D, che per un periodo prolungato (oltre dieci anni) aveva svolto, oltre alle mansioni proprie del profilo professionale, anche attività tipiche del personale di supporto, quali compiti igienico-domestici e alberghieri.
I giudici di merito hanno accertato che:
La Corte d’Appello ha quindi riconosciuto un danno da dequalificazione, liquidato in via equitativa nella misura del 10% della retribuzione per il periodo interessato.
Da qui il ricorso in sede di legittimità del datore di lavoro.
La Cassazione, nella sua disamina, ribadisce un principio consolidato in materia di art. 2103 c.c., specificando che l’assegnazione a mansioni inferiori può ritenersi legittima solo in presenza di determinate condizioni:
La Suprema Corte precisa che non è sufficiente che le mansioni inferiori non siano prevalenti. È necessario che esse risultino anche quantitativamente e qualitativamente limitate.
L’elemento centrale della decisione riguarda la valutazione della marginalità. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che non possa essere qualificato come marginale o occasionale:
Ne consegue che anche una quota ridotta di attività inferiori può integrare demansionamento se:
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la prova del danno. La Cassazione conferma che:
La valutazione circa la gravità, precisione e concordanza degli indizi resta riservata al giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo vizi logici.
In relazione alla liquidazione del danno, la Cassazione conferma la legittimità del ricorso al criterio equitativo, ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c.
Il giudice può determinare il risarcimento:
Nel caso concreto, la misura del 10% è stata ritenuta congrua e adeguatamente motivata.
La pronuncia fornisce indicazioni operative di rilievo:
In particolare, nel settore sanitario, l’utilizzo degli infermieri per attività di supporto deve essere attentamente valutato alla luce del principio di tutela della professionalità.
L’ordinanza n. 7711/2026 consolida un orientamento rigoroso della giurisprudenza in materia di demansionamento.
Il principio affermato è chiaro: la non prevalenza delle mansioni inferiori non è sufficiente a escludere l’illegittimità, qualora tali mansioni siano svolte in modo sistematico e prolungato nel tempo.
La decisione rafforza la tutela della professionalità del lavoratore e richiama i datori di lavoro a un’attenta gestione organizzativa, al fine di prevenire responsabilità risarcitorie.
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