È in scadenza il termine entro cui le società che hanno approvato il bilancio entro i 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio devono effettuare il deposito presso il Registro delle Imprese.
La data da segnare è il 30 luglio 2025. Entro lo stesso giorno va anche registrato l’eventuale verbale di distribuzione degli utili.
Con l’avvio della fase cruciale della Campagna bilanci 2025, che fa seguito alla chiusura e approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2024, Unioncamere ha pubblicato il nuovo Manuale operativo 2025 per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese. Il documento, disponibile dal 5 maggio 2025 sui portali ufficiali unioncamere.gov.it e registroimprese.it, rappresenta lo strumento di riferimento per imprese, professionisti e intermediari che devono adempiere all’obbligo di deposito telematico dei bilanci e degli elenchi soci.
La guida nasce con l’obiettivo di:
La pubblicazione si inserisce in un contesto in cui puntualità e correttezza formale nel deposito assumono un ruolo centrale per la regolarità amministrativa e contabile delle imprese. La guida 2025 è, dunque, un tassello essenziale per affrontare con chiarezza e sicurezza l’importante appuntamento annuale del deposito dei bilanci.
Il nuovo Manuale operativo pubblicato da Unioncamere per la campagna bilanci 2025 accoglie e integra le principali novità normative in materia di bilancio introdotte nel corso del 2024.
Tra queste, spicca l’aggiornamento dei limiti dimensionali per la redazione del bilancio in forma abbreviata e micro, previsti dal Decreto Legislativo n. 125/2024. Pur non fornendo approfondimenti interpretativi, la guida riporta le nuove soglie, lasciando intendere che queste si applichino già ai bilanci relativi agli esercizi iniziati dal 1° gennaio 2024, anche nei casi in cui i requisiti siano stati rispettati per due esercizi consecutivi.
Un’altra importante modifica riguarda gli Enti del Terzo Settore (ETS commerciali), per i quali il termine per il deposito del bilancio d’esercizio e del bilancio sociale è stato anticipato: non più entro il 30 giugno, ma entro 60 giorni dall’approvazione, come stabilito dalla Legge 104/2024.
Il manuale affronta anche il tema della rendicontazione di sostenibilità, diventata obbligatoria per le grandi imprese e le imprese madri di grandi gruppi che siano enti di interesse pubblico e superino i 500 dipendenti. Si tratta di un importante passo in avanti verso una maggiore trasparenza, previsto dal medesimo D.Lgs. n. 125/2024 che ha recepito la Direttiva europea CSRD.
Infine, viene esteso l’obbligo di utilizzo del formato XBRL anche ai Confidi minori che svolgono attività finanziarie specifiche, in attuazione di normative recenti.
Tutti questi aggiornamenti contribuiscono a rendere il Manuale un riferimento essenziale per affrontare correttamente la fase di deposito dei bilanci, alla luce delle nuove disposizioni legislative e tecniche.
Per la campagna bilanci 2025, la tassonomia da utilizzare per la redazione delle istanze XBRL è la versione “2018-11-04”. Questa tassonomia è valida per i bilanci relativi ad esercizi iniziati dal 1° gennaio 2016 in poi ed è disponibile sui siti ufficiali di AgID e XBRL Italia.
Questa tassonomia consente di rappresentare in formato elettronico editabile il bilancio d’esercizio (comprensivo di Stato Patrimoniale, Conto Economico, Rendiconto Finanziario se previsto, e Nota Integrativa) in modo coerente con la normativa civilistica. Per i bilanci relativi a esercizi iniziati prima del 1° gennaio 2016, si applica invece la tassonomia 2015-12-14. Ogni altra tassonomia è da considerarsi dismessa e non più utilizzabile.
NOTA BENE: Nel caso in cui il bilancio in formato XBRL differisca in modo sostanziale da quello approvato dall’assemblea, è possibile allegare anche una versione in PDF/A, evitando disallineamenti tra i documenti ufficiali e quelli depositati.
Chi è obbligato all’XBRL
Sono obbligate al deposito in formato XBRL tutte le società tenute alla redazione del bilancio secondo i principi contabili italiani, incluse le micro-imprese e i Confidi minori (se svolgono determinate attività finanziarie come l’erogazione del credito o la concessione di finanziamenti agevolati).
Soggetti esclusi dall’obbligo XBRL
Sono invece esonerati dall’uso del formato XBRL:
Inoltre, non si possono depositare in XBRL particolari tipologie di bilanci, come ad esempio:
Incongruenze
Se la tassonomia non rispecchia adeguatamente la situazione aziendale, compromettendo la chiarezza o veridicità del bilancio (art. 2423 c.c.), è ammesso allegare in aggiunta i prospetti contabili e/o la Nota Integrativa in PDF/A.
Infine, non è necessario procedere al doppio deposito (XBRL + PDF/A) se le differenze tra la versione approvata e quella XBRL sono solo formali e non sostanziali, secondo l’orientamento della giurisprudenza.
In sintesi, l’utilizzo corretto della tassonomia XBRL è obbligatorio per la maggior parte delle società italiane, fatta eccezione per casi specifici espressamente previsti dalla legge o non ancora coperti da tassonomie ufficiali approvate.
Dopo la fase di approvazione dei bilanci, che per la maggior parte delle società si è conclusa entro il termine ordinario del 30 aprile 2025 (ossia 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio), prende ora avvio la fase successiva e obbligatoria del deposito presso il Registro delle Imprese. Le società che hanno usufruito della proroga prevista per esigenze particolari o per la redazione del bilancio consolidato, potranno invece approvare il bilancio entro il 30 giugno 2025.
In base all’art. 2435 del Codice Civile, il termine per il deposito del bilancio è fissato in 30 giorni dalla data di approvazione. Questo significa che:
Il Manuale operativo Unioncamere 2025 prevede, accanto al termine ordinario di 30 giorni dall’approvazione del bilancio, una serie di termini differenti destinati a particolari soggetti e tipologie di documenti.
Queste eccezioni rispondono alla natura e alle esigenze specifiche di enti diversi dalle società di capitali tradizionali. Ad esempio:
NOTA BENE: Non è invece previsto alcun termine per il deposito del bilancio consolidato da parte della società controllante, del bilancio di società estera con sede secondaria in Italia (salvo eccezioni), né per altre casistiche particolari espressamente elencate nel Manuale Unioncamere.
Per la predisposizione e l'invio dei bilanci al Registro delle Imprese nel 2025, le società possono avvalersi di due principali modalità telematiche, come delineato nel Manuale operativo Unioncamere 2025:
Per il deposito dei bilanci al Registro delle Imprese, il Manuale operativo Unioncamere 2025 conferma l'utilizzo del modulo B come strumento principale per la trasmissione della pratica. Tutte le società, indipendentemente dalla forma giuridica, devono utilizzare questo modulo per allegare il bilancio e i documenti richiesti.
In aggiunta, le Società per Azioni (S.p.A.), le Società in Accomandita per Azioni (S.a.p.a.) e le Società Consortili per Azioni, obbligate al deposito dell’elenco soci, devono allegare anche il modulo S. Quest’ultimo serve per fornire il dettaglio dei soci alla data di approvazione del bilancio, indicando eventuali variazioni intervenute nel periodo intercorrente rispetto all’esercizio precedente, come trasferimenti di azioni, aumenti o riduzioni di capitale, fusioni o scissioni.
In assenza di modifiche, sarà sufficiente selezionare l’opzione di conferma dell’elenco soci già depositato. Le informazioni devono essere accurate e coerenti con il contenuto del libro soci e della visura camerale. Per le S.r.l., invece, il deposito dell’elenco soci non è più previsto, come stabilito dalla Legge n. 2/2009.
Infine, il Manuale operativo Unioncamere 2025 richiama l’attenzione su due importanti aspetti tecnici da tenere presenti in fase di deposito.
In primo luogo, segnala che la nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, entrata in vigore il 1° gennaio 2025 e operativa dal 1° aprile 2025, può già essere utilizzata nei bilanci depositati nel corso dell’anno, indipendentemente dall’esercizio di riferimento o dalla data di approvazione. Tuttavia, l’adozione della nuova codifica non è obbligatoria e resta comunque consentito l’uso della precedente versione.
In secondo luogo, Unioncamere sottolinea l’importanza di verificare sempre la validità della firma digitale apposta sui documenti allegati alla pratica di deposito.
ATTENZIONE: Tutti i file devono essere firmati in formato CAdES (estensione .p7m) e devono superare con esito positivo il controllo di validità: anche una sola firma non valida comporta il rigetto dell’intera istanza da parte del Registro delle Imprese.
Pertanto, un controllo preventivo delle firme è essenziale per garantire la corretta trasmissione della pratica.
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