Deposito cauzionale nella locazione

Pubblicato il 08 luglio 2019

Precisazioni, dalla Cassazione, in tema di deposito cauzionale nella locazione e relativa funzione.

Deposito a garanzia del risarcimento del danno

Il deposito cauzionale costituisce una forma di garanzia dell’eventuale obbligazione di risarcimento del danno.

Esso comporta la consegna di denaro o di altre cose mobili fungibili con funzione di garanzia dell’eventuale obbligo di risarcimento di chi ha prestato la cauzione (cosiddetto “cauzionante”).

L’accipiens, sulla somma o sul valore dei beni ricevuti, potrà agevolamente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l’ammontare del danno stesso.

Restituzione alla cessazione del rapporto

Nella locazione, l’obbligo del locatore di restituire il deposito sorge al termine del contratto, ossia non appena avvenuto il rilascio dell’immobile locato; nel caso, poi, in cui l’accipiens lo trattenga, senza proporre domanda giudiziale per l’attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati, il conduttore può esigerne la restituzione.

In ogni caso, allo svincolo del deposito cauzionale non può essere riconosciuto, in via di principio, effetto diverso e ulteriore rispetto alla perdita della garanzia liquida da esso rappresentata.

Ne discende che:

E’ quanto si legge nella sentenza della Cassazione n. 18069 del 5 luglio 2019.

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