Deposito telematico, istruzioni agli Uffici giudiziari

Pubblicato il 02 luglio 2014 Il ministero della Giustizia, con circolare del 27 giugno 2014, è intervenuto a fornire indicazioni sugli adempimenti di cancelleria connessi all'operatività del processo civile telematico.

Fascicolo anche cartaceo se ne sorge la necessità

Nel testo della circolare viene chiarito che anche nelle ipotesi di depositi telematici degli atti possa sorgere la necessità, per la cancelleria, di formare e custodire i fascicoli cartacei secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge e di regolamento.

Ed infatti, anche se ai sensi dell'art. 9 DM 44/2011 la tenuta e conservazione del fascicolo informatico equivale alla tenuta e conservazione del fascicolo d'ufficio su supporto cartaceo, vengono fatti salvi dalla norma medesima “gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal codice dell'amministrazione digitale e dalla disciplina processuale vigente”.

Tempestività del deposito

Nel testo del provvedimento ministeriale viene, altresì, fatto presente che ai sensi delle ultime modifiche “il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza”.
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