Infortunio sul lavoro: responsabilità del datore per carenze formative

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Risponde dell’infortunio occorso al lavoratore il datore di lavoro che consenta lo svolgimento di mansioni diverse da quelle contrattualmente previste, omettendo di adeguare le misure di prevenzione alle attività effettivamente svolte.

In particolare, la responsabilità penale permane quando il lavoratore venga impiegato senza la disponibilità di attrezzature idonee, in assenza di una specifica formazione e informazione sui rischi concreti e senza una preventiva e puntuale valutazione dei rischi connessi alle lavorazioni di fatto, a prescindere dall’assetto formale del rapporto contrattuale.

Con la sentenza n. 1908 pubblicata il 19 gennaio 2026, la Corte di Cassazione, Sezione IV penale, è tornata a pronunciarsi in materia di responsabilità penale del datore di lavoro per infortuni sul lavoro, confermando l’orientamento rigoroso in tema di obblighi prevenzionistici e limiti applicativi della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

La pronuncia rafforza i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in materia di sicurezza sul lavoro, richiamando i datori di lavoro a un’attenta gestione dei rischi, soprattutto nei contesti di appalto e subappalto, dove le prassi operative possono discostarsi dagli assetti formali.

Il caso esaminato dalla Corte di Cassazione  

La vicenda trae origine da un infortunio sul lavoro occorso a un dipendente di una società cooperativa subappaltatrice. La lavoratrice imputata rivestiva il ruolo di legale rappresentante e datrice di lavoro dell’impresa.

Il lavoratore aveva riportato gravi lesioni personali durante lo svolgimento di attività che, secondo quanto accertato in sede di merito, non rientravano nell’oggetto del contratto di subappalto stipulato con l’impresa committente.

Le violazioni contestate in materia di salute e sicurezza sul lavoro  

I giudici di merito hanno accertato una pluralità di violazioni della normativa antinfortunistica, tra cui:

  • l’adibizione del lavoratore a mansioni diverse da quelle contrattualmente previste;
  • la mancata fornitura di attrezzature idonee e conformi;
  • l’assenza di un’adeguata formazione e informazione sui rischi specifici;
  • la mancata valutazione dei rischi connessi alle attività di fatto svolte.

Tali omissioni sono state ritenute causalmente rilevanti rispetto all’evento lesivo verificatosi.

L’iter processuale: dal Tribunale alla Corte di Cassazione  

Il Tribunale di Torino, con sentenza del 4 dicembre 2023, aveva condannato l’imputata per lesioni colpose pluriaggravate, decisione confermata dalla Corte di appello di Torino il 3 marzo 2025.

Avverso tale pronuncia la difesa ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due distinti motivi.

I motivi di ricorso proposti dalla difesa  

Con il primo motivo, la difesa ha denunciato la violazione di legge per mancata valutazione del profilo soggettivo della colpa, sostenendo che non fosse stata adeguatamente scrutinata l’esigibilità della condotta alternativa lecita in capo alla datrice di lavoro.

Con il secondo motivo è stata contestata l’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod. pen., ritenuta dalla difesa compatibile anche con la presenza dell’aggravante delle lesioni gravi.

La decisione della Corte: responsabilità penale e profilo soggettivo  

La Corte di Cassazione ha dichiarato manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, rilevando la aspecificità delle doglianze, in quanto meramente reiterative delle censure già esaminate e respinte in appello.

I giudici di legittimità hanno valorizzato la motivazione della Corte territoriale, che aveva compiutamente analizzato sia il profilo oggettivo sia quello soggettivo della responsabilità, evidenziando la prevedibilità dell’evento e l’esigibilità di una condotta conforme agli obblighi prevenzionistici.

Particolare tenuità del fatto e limiti applicativi 

Parimenti infondato è stato ritenuto il secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha ribadito che, ai fini dell’applicazione dell’art. 131-bis cod. pen., occorre valutare congiuntamente la gravità della condotta e l’entità dell’offesa.

Nel caso di specie, la molteplicità e la gravità delle omissioni e la rilevante entità delle lesioni hanno legittimamente condotto all’esclusione della particolare tenuità del fatto, pur in presenza di precedenti giurisprudenziali non ostativi in astratto.

L’inammissibilità del ricorso e le conseguenze sanzionatorie  

Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Principi di diritto ribaditi dalla Cassazione  

La pronuncia della Corte di Cassazione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato e ribadisce con chiarezza alcuni principi di diritto di particolare rilievo in materia di infortuni sul lavoro.

In primo luogo, viene riaffermata la centralità della posizione di garanzia del datore di lavoro, quale soggetto tenuto a governare il rischio lavorativo e ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori.

In tale prospettiva, assume rilievo determinante non tanto l’assetto formale delle mansioni risultante dal contratto, quanto le attività concretamente svolte, poiché è sulle mansioni di fatto che devono essere calibrati gli obblighi di prevenzione.

La Corte sottolinea, inoltre, l’importanza imprescindibile della formazione, informazione e valutazione dei rischi effettivi, che devono essere specificamente riferiti alle lavorazioni realmente eseguite e non limitarsi a un adempimento meramente formale.

Infine, la sentenza chiarisce i limiti applicativi dell’art. 131-bis cod. pen., evidenziando come, in presenza di infortuni con esiti lesivi gravi e di una pluralità di omissioni prevenzionistiche, la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto risulti correttamente esclusa.

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