Deposito telematico: rimedi in caso di quarta PEC negativa

Pubblicato il 16 giugno 2025

La Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15801 del 13 giugno 2025, ha chiarito che, in caso di mancato perfezionamento del deposito telematico per esito negativo della cosiddetta “quarta PEC”, la parte ha l’onere di attivarsi con immediatezza.

Esito negativo quarta PEC: cosa deve fare la parte?  

La parte, in tale circostanza, è tenuta ad adottare una delle seguenti soluzioni alternative, in funzione delle concrete modalità dell’evento:

1. Nuovo deposito tempestivo, da considerarsi in prosecuzione dell’attività già intrapresa, a condizione che:  

2. Formulazione di un’istanza di rimessione in termini, qualora:  

Distribuzione dell’onere probatorio  

In entrambi i casi, la Corte ha chiarito che:

Valido il deposito anche con esito negativo, se lo scopo è raggiunto  

Con l’ordinanza in esame, la Corte di Cassazione ha ribadito i principi già noti in materia di opposizione allo stato passivo e validità del deposito telematico degli atti processuali.

Il caso concreto  

Nel caso in esame, un consorzio opponente aveva tentato il deposito telematico di un ricorso in opposizione allo stato passivo, nell’ambito di una procedura fallimentare.

Il deposito, effettuato il 14 marzo 2016, era stato rifiutato dalla cancelleria il 18 marzo, senza che fosse fornita una motivazione specifica.

Il consorzio ha quindi proceduto a un nuovo deposito in forma cartacea il 30 marzo 2016, accompagnandolo da istanza di rimessione in termini.

Il Tribunale di merito ha tuttavia dichiarato inammissibile l'opposizione, ritenendo che:

I principi affermati dalla Corte  

Accogliendo il ricorso del consorzio, la Cassazione ha cassato la decisione impugnata, precisando che:

La Corte ha infine ribadito che la mancata produzione del file originale non determina nullità se è comunque garantita la tracciabilità del procedimento.

Principio di diritto  

“Nell'ipotesi in cui la quarta PEC dia esito non favorevole, la parte ha l'onere di attivarsi con immediatezza per rimediare al mancato perfezionamento del deposito telematico; la reazione immediata si sostanzia, alternativamente e secondo i casi,
(a) in un nuovo tempestivo deposito, da considerare in continuazione con la precedente attività, previa contestazione delle ragioni del rifiuto;
(b) in una tempestiva formulazione dell'istanza di rimessione in termini ove la decadenza si assuma in effetti avvenuta ma per fatto non imputabile alla parte;
nel primo caso, a fronte di un'apparente regolarità della dinamica comunicatoria, la parte assolve l'onere di completezza delle proprie deduzioni allegando le ragioni del rifiuto indicate dalla cancelleria all'interno della quarta PEC e contestando la fondatezza delle stesse, mentre spetta alla controparte promuovere e fornire la prova di eventuali contestazioni diverse da quelle che hanno giustificato il rifiuto.”
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