Derivati dinanzi alla Cassazione. Inammissibile il ricorso della Provincia di Pisa

Pubblicato il 23 gennaio 2014 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 773 del 22 gennaio 2014, si sono pronunciate con riferimento alla annosa vicenda riguardante la Provincia di Pisa e le società Dexie Crediop e Depfa Bank.

L'Ente territoriale, in particolare, dopo aver provveduto ad aggiudicare alle società suddette l'operazione di ristrutturazione di parte del proprio debito per mutui bancari e, contestualmente, a stipulare contratti che prevedevano l'emissione di obbligazioni ed operazioni in strumenti finanziari derivati, aveva successivamente annullato in autotutela le determinazioni a monte dei contratti di interest rate swap sul rilievo che l'intera operazione si era rivelata economicamente non conveniente; tali provvedimenti erano stati, a loro volta, impugnati dalle due società dinanzi al Tar.

Quest'ultimo si era quindi pronunciato ritenendo legittimo l'annullamento in autotutela delle delibere di affidamento dell'operazione di ristrutturazione del debito negando, altresì, che potessero essere travolti anche i contratti a valle essendo a tal fine necessaria una pronuncia del giudice ordinario.

Successivamente, però, il Consiglio di stato si era pronunciato per la giurisdizione del giudice amministrativo rimettendo la causa a ruolo per l'espletamento delle indagini di merito da cui era derivato l'annullamento delle deliberazioni emesse in autotutela.

Il ricorso prospettato dalla Provincia dinanzi alla Corte di legittimità è stato, tuttavia, ritenuto inammissibile in quanto proposto non già avverso la sentenza non definitiva del Consiglio di stato che aveva affermato la giurisdizione del giudice amministrativo e disposto che la causa proseguisse, ma avverso la sentenza definitiva che, non statuendo sulla giurisdizione, si era pronunciata nel merito annullando gli atti impugnati.

La Suprema corte ha ricordato, in proposito, che “per contestare la giurisdizione affermata dal giudice di secondo grado con la sentenza non definitiva, a seguito della sentenza definitiva il ricorso va pur sempre indirizzato avverso la prima e non la seconda sentenza”.
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