Designazione anticipata di amministratore di sostegno (e delle direttive da seguire)

Pubblicato il 12 giugno 2019

Precisazioni dalla Cassazione per quanto riguarda la designazione anticipata dell’amministratore di sostegno e la relativa funzione.

Secondo la Suprema corte, la designazione anticipata da parte dello stesso interessato, in vista della propria eventuale futura incapacità, non serve solo a scegliere il soggetto che, ove si presenti la necessità, il giudice tutelare deve nominare come amministratore di sostegno.

Essa ha, infatti, l’ulteriore finalità di consentire al designante, che si trovi ancora nella pienezza delle proprie facoltà cognitive e volitive, di impartire delle direttive vincolanti sulle decisioni sanitarie o terapeutiche da far assumere in futuro all'amministratore designato, direttive che possono anche prevedere il rifiuto di determinate cure.

Rifiuto alle cure nelle direttive

Difatti, il diritto fondamentale della persona all’autodeterminazione, in cui si realizza il valore fondamentale della dignità umana, include anche il diritto di rifiutare la terapia.

Ciò si realizza, esemplificativamente, nell’ipotesi di soggetto aderente alla confessione religiosa dei Testimoni di Geova, che in sede di designazione anticipata abbia preventivamente manifestato la sua irrevocabile volontà di non essere sottoposto, neanche in ipotesi di morte certa ed imminente, a trasfusioni a base di emoderivati.

Amministrazione di sostegno: non occorre incapacità d’intendere e volere

Lo ha precisato la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 12998 del 15 maggio 2019, dopo aver ricordato che la procedura di nomina dell’amministratore di sostegno non presuppone che la persona interessata versi in uno stato d’incapacità d’intendere o di volere.

E’ infatti sufficiente che la detta persona sia priva, in tutto o in parte, di autonomia per una qualsiasi “infermità” o “menomazione fisica”, anche parziale o temporanea e non necessariamente mentale, che la ponga nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Separazione delle carriere: approvata la riforma, ora il referendum

31/10/2025

Elenco revisori enti locali 2026: pubblicato l’avviso per iscrizione e mantenimento

31/10/2025

Collegato agricolo: sostegno a filiere, giovani e donne

31/10/2025

Giustizia e intelligenza artificiale: i limiti fissati da Cassazione e TAR

31/10/2025

Dogane, dal 1° novembre 2025 nuovo assetto organizzativo: cosa cambia

31/10/2025

Commercialisti, novità per le imprese sociali non cooperative

31/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy