Detrazione IVA per ristrutturazioni su immobili di terzi

Pubblicato il 14 ottobre 2020

Il diritto alla detrazione IVA per lavori di ristrutturazione o manutenzione va riconosciuto anche in ipotesi di immobili di proprietà di terzi utilizzati in locazione per l'attività d'impresa, purché sia presente un nesso di strumentalità con l'attività d'impresa o professionale, anche se quest'ultima sia potenziale o di prospettiva.

In detta ipotesi, infatti, deve essere privilegiato il carattere tendenzialmente assoluto del principio di neutralità dell'imposta, per come costantemente predicato dalla Corte di Giustizia Ue.

Sì a detrazione su terreni concessi in locazione

Sono questi i principi richiamati dalla Suprema corte nel testo della decisione n. 22005 del 13 ottobre 2020, per come già enunciati dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza n. 11533/2018.

Con l’odierna decisione, gli Ermellini si sono pronunciati in ordine all’esatta individuazione del soggetto titolato ad eseguire le opere su terreni di terzi, con i correlativi adempimenti fiscali per il recupero dell'IVA assolta, e della conseguente "inerenza" dei costi rispetto all'attività dell’affittuario, nel caso in esame un’associazione sportiva.

Le regole sopra individuate – si legge ancora nella sentenza - permettono di far salvo il fondamentale principio europeo del diritto alla detrazione relativamente a beni che sono comunque strumentali all'attività d'impresa, subordinatamente alla riscontrata sussistenza della essenziale condizione del nesso di strumentalità dell'immobile che consenta di evitare a chi è nella sostanza un "consumatore finale" di potersi detrarre l'imposta.

E il nesso di strumentalità, in tale contesto, viene meno soltanto quando l'attività economica, anche potenziale, non sia stata intrapresa per circostanze non estranee al contribuente.

La Cassazione, nella vicenda in esame, ha respinto il ricorso promosso dall’Amministrazione finanziaria e confermato la decisione con cui la CTR aveva accolto le doglianze di un’associazione sportiva contro gli avvisi di accertamento per IVA e sanzioni, concernenti l'indebita detrazione dell'imposta sui lavori di ristrutturazione e ammodernamento di immobili di proprietà di terzi, nonché l'acquisto di attrezzature.

L’Ufficio, nella specie, aveva ritenuto detta detrazione indebita e non "inerente" sull’assunto che i costi dovevano essere imputati non all'associazione, ma ai proprietari dei terreni.

Secondo la Commissione tributaria, invece, l'associazione aveva titolo alla detrazione, alla luce degli accordi tra l'associazione, i proprietari ed il Comune dove insistevano i terreni, ed altresì dell'interpretazione del contenuto negoziale degli atti.

E per la Suprema corte, le doglianze sollevate dall’Agenzia delle Entrate tendevano, inammissibilmente, ad una non consentita revisione, in sede di legittimità, dell'apprezzamento in fatto operato dalla CT di secondo grado.

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