Riscatto anticipato del fondo pensione per residente estero: imposte in Italia
Pubblicato il 01 dicembre 2025
In questo articolo:
Condividi l'articolo:
Nel contesto della mobilità internazionale dei lavoratori e della crescente diffusione dei sistemi di previdenza complementare, può sorgere il dubbio su come debbano essere tassate le somme erogate da un fondo pensione italiano quando il beneficiario risiede fiscalmente all’estero.
In particolare, il caso di un cittadino italiano trasferitosi a Singapore, che richiede il riscatto anticipato della propria posizione previdenziale pur non avendo ancora maturato i requisiti anagrafici per la pensione, pone il problema di individuare quale articolo della Convenzione tra Italia e Singapore debba applicarsi.
A ciò è diretta la risposta n. 296 del 26 novembre 2025 dell’Agenzia delle Entrate.
Età non pensionabile e riscatto delle somme del fondo complementare
Il contribuente, cittadino italiano iscritto all’AIRE e residente fiscalmente a Singapore sin dall’anno X, espone di aver maturato in Italia una posizione di previdenza complementare presso un fondo pensione chiuso, collegato al rapporto di lavoro che aveva fino all’anno X-1. Dopo aver cessato quel lavoro ed essersi trasferito a Singapore, ha smesso di versare contributi al fondo.
Attualmente il contribuente non ha ancora raggiunto l’età prevista dalla normativa italiana per accedere alla prestazione pensionistica complementare. Tuttavia, il regolamento del fondo consente il riscatto totale anticipato dell’intera posizione maturata.
Il contribuente sta quindi valutando di esercitare questa possibilità e di richiedere al fondo la liquidazione completa del montante accumulato.
Alla luce del suo attuale status di residente fiscale a Singapore, chiede se tale pagamento possa rientrare nell’ambito dell’articolo 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Singapore, disposizione che attribuisce allo Stato di residenza — quindi Singapore — l’imposizione esclusiva sulle pensioni e sulle remunerazioni analoghe derivanti da un cessato impiego privato.
Normativa interna
Secondo la normativa fiscale italiana, una persona che non è residente in Italia è tassata solo sui redditi che si considerano prodotti nel territorio italiano. Nel caso delle prestazioni di previdenza complementare, la legge le qualifica come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, indipendentemente dal fatto che siano erogate sotto forma di rendita o capitale.
In particolare, quando tali somme sono pagate da un soggetto residente in Italia — come accade nel caso di un fondo pensione italiano — il reddito si considera generato in Italia e, quindi, soggetto a tassazione italiana.
Per queste erogazioni è prevista l’applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, che il fondo deve trattenere al momento della liquidazione. Questo trattamento trova fondamento negli articoli 50 e 23 del TUIR, che definiscono rispettivamente la natura del reddito e il criterio di territorialità, nonché negli articoli 24 del DPR 600/1973 e 14 del d.lgs. 252/2005, che disciplinano le modalità della ritenuta.
Disposizioni della Convenzione Italia-Singapore
Per stabilire se l’Italia possa tassare questo reddito anche quando il beneficiario risiede a Singapore, occorre considerare la Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni.
La Convenzione contiene due norme potenzialmente rilevanti:
- l’articolo 14, dedicato ai redditi da lavoro subordinato,
- l’articolo 17, dedicato alle pensioni e alle remunerazioni analoghe.
L’articolo 14 stabilisce che i redditi da lavoro dipendente sono tassati nello Stato in cui l’attività lavorativa è stata svolta. Se, quindi, un lavoratore percepisce un reddito che deriva da un’attività prestata in Italia, la Convenzione riconosce all’Italia il diritto di tassarlo, anche se al momento della percezione il beneficiario risiede nell’altro Stato contraente.
L’articolo 17, invece, attribuisce allo Stato di residenza – in questo caso Singapore – la potestà esclusiva di tassare le pensioni e le prestazioni assimilabili. Tuttavia, per rientrare in questo articolo, il pagamento deve avere natura pensionistica oppure costituire una somma equivalente a una pensione (ad esempio una commutazione o un anticipo di una pensione già maturata).
La Convenzione, interpretata anche alla luce del Commentario OCSE, richiede quindi di verificare se la somma erogata rappresenti effettivamente una pensione o un trattamento analogo. Nel caso del riscatto anticipato di un fondo pensione, quando il beneficiario non ha ancora maturato il diritto alla prestazione pensionistica, la somma corrisposta non è considerata una pensione, ma piuttosto un reddito collegato all’attività lavorativa originaria.
Per questa ragione, la Convenzione porta a ricondurre il riscatto anticipato nell’ambito dell’articolo 14, e non dell’articolo 17. Ne deriva che l’Italia mantiene il diritto di tassare tali somme, poiché la posizione previdenziale è interamente maturata durante un lavoro svolto in Italia. Singapore, come Stato di residenza, potrà poi eliminare l’eventuale doppia imposizione secondo l’articolo 22 della Convenzione.
Somma riscattata non è equiparabile alla pensione
L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 296 del 26 novembre 2025, giunge alla conclusione che le somme derivanti dal riscatto anticipato dell’intera posizione maturata in un fondo di previdenza complementare non possono essere qualificate come pensione, né come prestazione ad essa assimilabile ai sensi dell’articolo 17 della Convenzione Italia–Singapore.
Questo perché il contribuente non ha ancora maturato il diritto effettivo alla prestazione pensionistica, mancando il requisito dell’età. Di conseguenza, l’erogazione non rappresenta la sostituzione o la commutazione di una pensione già spettante, ma semplicemente la liquidazione del montante accumulato fino alla data di cessazione della contribuzione.
Alla luce di ciò, la somma riscattata non può godere della tassazione esclusiva nello Stato di residenza (Singapore), prevista appunto per le pensioni dall’articolo 17 della Convenzione. Al contrario, essa deve essere trattata come un reddito riconducibile al lavoro svolto in Italia, e quindi ricadere nell’ambito dell’articolo 14 della Convenzione, che disciplina le remunerazioni derivanti da lavoro subordinato.
Poiché la posizione è stata interamente maturata durante periodi di lavoro prestati in Italia, l’Agenzia afferma che tali redditi sono imponibili in Italia, in quanto Stato in cui l’attività lavorativa che ha generato il diritto alla prestazione è stata effettivamente svolta. In linea con la normativa interna, il fondo pensione è quindi tenuto ad applicare una ritenuta alla fonte a titolo d’imposta al momento dell’erogazione.
Infine, l’Agenzia chiarisce che l’eventuale doppia imposizione che potesse derivare dalla tassazione concorrente da parte di Singapore dovrà essere risolta dallo Stato di residenza del contribuente, cioè Singapore, applicando i meccanismi previsti dall’articolo 22 della Convenzione per evitare la doppia imposizione.
In sintesi, l’Agenzia conferma che, pur trattandosi di somme liquidate da un fondo pensione, il loro carattere non è pensionistico, e quindi esse restano tassabili in Italia, mentre Singapore dovrà eventualmente riconoscere il credito d’imposta o altra misura equivalente per eliminare la doppia imposizione.
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: