Detrazione IRPEF per investimenti in start-up e PMI innovative: cosa cambia con i fondi OICR

Pubblicato il 09 luglio 2025

Nel caso di investimenti in start-up o PMI innovative effettuati in forma indiretta tramite OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio), la detrazione IRPEF del 30% può essere fruita nel periodo d’imposta in cui l’investitore sottoscrive le quote del fondo, oppure deve necessariamente coincidere con il periodo d’imposta in cui l’OICR raggiunge la qualifica di “fondo agevolato”, ossia quando almeno il 70% del patrimonio risulta investito in partecipazioni ammissibili?

È questo il quesito al centro della risposta a interpello n. 184 dell’8 luglio 2025 fornita dall’Agenzia delle Entrate.

L’istante, una persona fisica, chiede se per beneficiare della detrazione fiscale sia richiesta la coincidenza temporale tra la sottoscrizione delle quote del fondo e il momento in cui quest’ultimo soddisfa il requisito di composizione qualificata del portafoglio, previsto dalla normativa.

Il chiarimento fornito dall’Agenzia assume rilievo per tutti gli investitori in fondi di private equity e venture capital, poiché conferma che il diritto alla detrazione non matura con la sola sottoscrizione, ma solo nel periodo d’imposta in cui il fondo raggiunge la soglia qualificante del 70% di investimenti agevolati.

Il caso

Nel caso oggetto dell’interpello, l’istante – una persona fisica – ha sottoscritto il 13 febbraio 2024 quote di un fondo di private equity (FIA chiuso, mobiliare, di diritto italiano) gestito dalla Alfa S.p.A., finalizzato a investire in PMI innovative.

Il regolamento del fondo prevede che il requisito di investimento qualificato (almeno il 70% dell’attivo in partecipazioni ammissibili) venga soddisfatto entro due anni dalla chiusura del periodo di sottoscrizione, fissata al 9 ottobre 2025.

L’istante è consapevole del fisiologico disallineamento temporale che caratterizza l’operatività dei fondi di private equity. In particolare, evidenzia che tra la sottoscrizione delle quote e l’effettivo impiego delle risorse può intercorrere un significativo intervallo temporale. Pertanto, ritiene che la detrazione IRPEF del 30% debba essere riconosciuta non necessariamente nell’anno della sottoscrizione (avvenuta nel 2024), bensì nel periodo d’imposta in cui il fondo raggiunge concretamente la soglia del 70% di investimenti qualificati prevista dalla normativa.

Di conseguenza, il contribuente chiede se, alla luce di tale impostazione, sia legittimo posticipare il riconoscimento dell’agevolazione al momento in cui il fondo acquisisce lo status di “qualificato”, anche se ciò avviene in un anno fiscale successivo rispetto a quello in cui è avvenuta la sottoscrizione delle quote.

Quadro normativo di riferimento per gli investimenti agevolati tramite OICR in start-up e PMI innovative

Il quadro normativo che disciplina la creazione e il funzionamento degli OICR che investono in start-up e PMI innovative trova fondamento principalmente nell’articolo 29 del Decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, che ha introdotto una misura di favore per i soggetti che investono nel capitale di start-up innovative, riconoscendo una detrazione IRPEF pari al 30% dell’investimento effettuato, entro un tetto massimo di 1 milione di euro annui per le persone fisiche.

Successivamente, l’articolo 4, comma 9 del Decreto legge 24 gennaio 2015, n. 3, ha esteso questa agevolazione anche alle PMI innovative, ammettendo la possibilità che l’investimento sia realizzato indirettamente tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR).

Le modalità attuative sono state definite dal decreto interministeriale 7 maggio 2019, che stabilisce, tra l’altro, le condizioni affinché un OICR sia considerato “qualificato” ai fini dell’agevolazione: in particolare, l’articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto richiede che, al termine del periodo d’imposta in cui è effettuato l’investimento, il fondo detenga almeno il 70% del valore complessivo delle proprie attività in partecipazioni in start-up o PMI innovative.

NOTA BENE: Tale requisito è essenziale per l’accesso al beneficio fiscale da parte dei sottoscrittori.

L’articolo 3, comma 3 dello stesso decreto chiarisce inoltre che, nel caso di investimenti indiretti tramite OICR, l’investimento rileva alla data di sottoscrizione delle quote, ma tale disposizione va letta in coordinamento con la soglia di composizione qualificata prevista dalla citata lettera e).

Inoltre, anche con la risposta a interpello n. 661/2021, l’Agenzia delle Entrate aveva evidenziato che, nel contesto operativo dei fondi di private equity, è normale che intercorra un certo tempo tra la raccolta delle risorse (sottoscrizione) e il loro impiego effettivo (investimento qualificato).

NOTA BENE: La ratio della normativa è quella di riconoscere la detrazione fiscale solo nel momento in cui l’investimento è effettivamente in atto, ossia quando il fondo dimostra di avere allocato in modo conforme e qualificato le risorse raccolte.

Entrate: detrazione differita al momento della qualificazione del fondo

Alla luce del contesto normativo descritto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 184 del 2025, adotta una posizione chiara, rigorosa e coerente con l’impianto della disciplina agevolativa: la detrazione IRPEF del 30% per investimenti in start-up e PMI innovative effettuati tramite OICR può essere fruita esclusivamente nel periodo d’imposta in cui il fondo raggiunge il requisito di composizione qualificata, ossia almeno il 70% dell’attivo investito in partecipazioni ammissibili, come stabilito dall’articolo 1, comma 2, lettera e), del decreto attuativo del 7 maggio 2019.

Ne consegue che:

L’Agenzia richiama anche il precedente chiarimento fornito nella risposta n. 661/2021 che, come anticipato, ha sottolineato che nei fondi di private equity è normale un certo lasso di tempo tra la sottoscrizione e l’effettivo impiego delle risorse, talvolta superiore all’anno solare. Pertanto, in tutti i casi in cui non coincida il periodo d’imposta della sottoscrizione con quello in cui il fondo assume la qualifica di “OICR qualificato”, il diritto alla detrazione deve essere differito al periodo in cui viene soddisfatto il requisito di composizione del portafoglio.

Nel caso specifico sottoposto all’attenzione dell’Amministrazione, il contribuente – che ha sottoscritto le quote nel 2024 – potrà beneficiare della detrazione solo nell’anno in cui il fondo raggiungerà il requisito del 70% in investimenti qualificati, secondo quanto previsto dal regolamento del fondo stesso. Solo da tale data, inoltre, inizierà a decorrere l’holding period triennale, ai fini del mantenimento dell’agevolazione.

In definitiva, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini della detrazione fiscale, ciò che rileva è il momento in cui il fondo realizza concretamente l’investimento nelle start-up o PMI innovative, e non la semplice sottoscrizione delle quote da parte dell’investitore. La risposta all’interpello n. 184/2025 assume particolare importanza per tutti coloro che investono in forma indiretta, poiché conferma che il diritto al beneficio fiscale sorge solo con l’effettiva allocazione delle risorse da parte dell’OICR, e non al momento dell’adesione formale al fondo.
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