Detrazione limitata dai termini

Pubblicato il 19 novembre 2007

Le regole di gestione della variabile Iva negli scambi oltre confine e, di riflesso, la compatibilità della normativa interna con il sistema Iva comunitaria sono state di recente al centro di specifiche pronunce della Corte di giustizia e dell’agenzia delle Entrate. A riguardo, la risoluzione n. 228/E del 21 agosto 2007 apre una serie di criticità. Di fatto, viene formalmente concesso agli operatori di portare in detrazione l’Iva derivante dalla rettifica della bolletta doganale, a prescindere dalla preventiva corresponsione dell’imposta. Tuttavia, il diritto alla detrazione va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Il termine viene, però, fatto decorrere non dalla data di notifica dell’accertamento, ma dal momento di effettuazione dell’originaria operazione di importazione, che coincide con l’accettazione della dichiarazione da parte dell’ufficio doganale. In concreto, questo significa che, poiché l’accertamento in campo doganale è triennale, laddove potesse essere notificato all’importatore un atto di revisione entro questo termine, ma oltre il termine utile per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, l’operatore economico non potrebbe detrarre la maggiore imposta addebitatagli.

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