Detrazione limitata dai termini

Pubblicato il 19 novembre 2007

Le regole di gestione della variabile Iva negli scambi oltre confine e, di riflesso, la compatibilità della normativa interna con il sistema Iva comunitaria sono state di recente al centro di specifiche pronunce della Corte di giustizia e dell’agenzia delle Entrate. A riguardo, la risoluzione n. 228/E del 21 agosto 2007 apre una serie di criticità. Di fatto, viene formalmente concesso agli operatori di portare in detrazione l’Iva derivante dalla rettifica della bolletta doganale, a prescindere dalla preventiva corresponsione dell’imposta. Tuttavia, il diritto alla detrazione va esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione. Il termine viene, però, fatto decorrere non dalla data di notifica dell’accertamento, ma dal momento di effettuazione dell’originaria operazione di importazione, che coincide con l’accettazione della dichiarazione da parte dell’ufficio doganale. In concreto, questo significa che, poiché l’accertamento in campo doganale è triennale, laddove potesse essere notificato all’importatore un atto di revisione entro questo termine, ma oltre il termine utile per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto alla detrazione, l’operatore economico non potrebbe detrarre la maggiore imposta addebitatagli.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Nulla osta per lavoro subordinato: a regime la precompilazione delle domande

05/09/2025

Consulenti del Lavoro: dichiarazione e contribuzione entro il 30 settembre

05/09/2025

Bonus elettrodomestici 2025: come funziona, requisiti e domanda online

05/09/2025

Riforma ordinamento forense: si allenta il regime delle incompatibilità

05/09/2025

Nuove causali contributo INPS per enti bilaterali operative dall’8 settembre

05/09/2025

Corte UE: transazioni infragruppo e IVA

05/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy