Con lo Studio n. 58-2025/T, il Consiglio Nazionale del Notariato esamina le problematiche applicative emerse a seguito dell’introduzione del nuovo modello di dichiarazione di successione telematica e, soprattutto, del principio di totale autoliquidazione dell’imposta di successione, entrato in vigore dal 1° gennaio 2025 per effetto del D.Lgs. n. 139 del 2024.
Lo Studio - approvato il 28 novembre 2025 e pubblicato sul sito istituzionale del CNN il 15 gennaio 2026 - concentra la sua analisi sulle istruzioni ministeriali e sulla struttura del software di compilazione, mettendo in evidenza numerosi profili di criticità rispetto al dato normativo.
Secondo il Notariato, il principale problema del nuovo sistema risiede nella rigidità del programma informatico, fondato su errori bloccanti che impediscono la trasmissione della dichiarazione qualora il contribuente non si conformi agli orientamenti interpretativi recepiti nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
Tale impostazione non consente di redigere una dichiarazione che si discosti, anche motivatamente, dalle soluzioni proposte dall’Amministrazione finanziaria, pur in presenza di interpretazioni alternative coerenti con la normativa vigente.
Ne deriva una compressione della posizione del contribuente, già accentuata nella precedente fase in cui l’imposta veniva liquidata dall’ufficio.
Con l’introduzione dell’autoliquidazione, le criticità risultano ulteriormente aggravate.
Il contribuente è infatti costretto a calcolare l’imposta secondo criteri unilateralmente imposti, a inserirne l’ammontare nel modello e a procedere al versamento entro novanta giorni dal termine di presentazione della dichiarazione, spesso in contestualità con l’invio.
Solo successivamente, ed eventualmente, potrà essere richiesta la restituzione dell’imposta ritenuta non dovuta.
Secondo lo Studio n. 58-2025/T, tale meccanismo appare assimilabile a una surrettizia reintroduzione del principio del “solve et repete”, già espunto dall’ordinamento per contrasto con gli articoli 24 e 113 della Costituzione.
Un ulteriore profilo critico riguarda il momento in cui la dichiarazione si considera presentata, individuato dalle istruzioni nel rilascio della seconda ricevuta, successiva ai controlli formali e all’acquisizione delle imposte autoliquidate.
Tale impostazione non trova fondamento normativo e comporta il rischio che una dichiarazione trasmessa nei termini risulti tardiva per cause non imputabili al dichiarante.
Il Notariato segnala inoltre i ritardi, anche di mesi, nel rilascio della ricevuta di voltura catastale, con conseguenti difficoltà nei successivi trasferimenti immobiliari e nella verifica della continuità delle risultanze catastali.
Le istruzioni limitano la possibilità di presentare dichiarazioni autonome ai soli legatari, imponendo invece agli eredi di indicare tutti i beni caduti in successione, anche quelli attribuiti ad altri soggetti.
Secondo il Notariato, tale impostazione è infondata, poiché l’imposta di successione non colpisce più l’asse ereditario nella sua globalità, ma le singole attribuzioni patrimoniali.
In questa prospettiva, la frammentazione delle dichiarazioni risulta fisiologica e coerente con l’attuale struttura del tributo.
Lo Studio n. 58-2025/T evidenzia, a seguire, l’erroneità dell’assimilazione tra chiamato all’eredità ed erede, recepita dal modello e dalle istruzioni.
In particolare, viene contestato l’obbligo di indicare i rinuncianti tra i soggetti della dichiarazione e, in taluni casi, la loro qualificazione come eredi.
Tale impostazione contrasta con l’art. 28 del Testo Unico delle successioni, che esonera il chiamato rinunciante da obblighi dichiarativi, con possibili effetti sul piano civilistico, in particolare in relazione alla configurabilità di un’accettazione tacita dell’eredità ai sensi dell’art. 475 del codice civile.
In materia di immobili, lo Studio distingue tra beni con rendita proposta e immobili privi di classamento, evidenziando come le istruzioni impongano adempimenti non sempre coerenti con la normativa, che consente procedure alternative meno onerose.
Con riferimento alle passività ereditarie, viene apprezzato il superamento di precedenti affermazioni errate, chiarendo che il collegamento con specifici beni è richiesto solo per i debiti contratti per il loro acquisto. Rimane invece criticata l’assimilazione dei legati alle passività, ritenuta giuridicamente impropria.
Infine, lo Studio n. 58-2025/T analizza la nuova disciplina del trust, che prevede, di regola, la tassazione “all’uscita” e consente, in via opzionale, la tassazione “all’entrata”.
Il Notariato contesta l’applicazione automatica dell’aliquota più elevata in presenza di beneficiari solo individuabili ma appartenenti a categorie determinate, nonché l’esclusione generalizzata delle agevolazioni in caso di tassazione anticipata.
Viene invece richiamato correttamente il regime agevolato per i trust istituiti a favore esclusivo di persone con disabilità grave, ai sensi della legge n. 112/2016.
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