Dichiarazione fraudolenta, precisazioni di Cassazione

Pubblicato il 20 dicembre 2014 Il momento costitutivo del disvalore del fatto riconducibile alla fattispecie del reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 74/2000, va individuato nella presentazione di una delle dichiarazioni annuali previste ai fini delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 52752 del 19 dicembre 2014.

Nella medesima pronuncia, la Suprema corte ha anche evidenziato come, affinché il reato in esame possa dirsi integrato, è necessario che:

- il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con superamento delle soglie di punibilità;

- sia stata posta in essere una falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie attraverso l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione;

- il soggetto abbia agito con dolo specifico di evasione.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy