Dichiarazione fraudolenta, precisazioni di Cassazione
         Pubblicato il 20 dicembre 2014
        
        Il 
momento costitutivo del disvalore del fatto riconducibile alla fattispecie del reato di 
dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici di cui all'articolo 3 del Decreto legislativo n. 
74/2000, va individuato nella 
presentazione di una delle dichiarazioni annuali previste ai fini delle 
imposte sui redditi o sul valore aggiunto.
E' quanto ricordato dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 
52752 del 19 dicembre 2014.
Nella medesima pronuncia, la Suprema corte ha anche evidenziato come, affinché il 
reato in esame possa dirsi 
integrato, è necessario che:
- il contribuente indichi nelle dichiarazioni annuali 
elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi, con 
superamento delle soglie di punibilità;
- sia stata posta in essere una 
falsa rappresentazione nelle scritture contabili obbligatorie attraverso l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento di tale falsa rappresentazione;
- il soggetto abbia agito con 
dolo specifico di evasione.