Chi è obbligato alla presentazione del modello IVA 2025 per l’anno d’imposta 2024, prevista tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2025, ha ancora una possibilità per regolarizzarsi in caso di mancato invio nei termini ordinari.
I contribuenti IVA che non hanno trasmesso la dichiarazione per l’anno d’imposta 2024 entro la scadenza del 30 aprile 2025 hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro il 29 luglio 2025. Per farlo, è necessario versare una sanzione ordinaria di 250 euro, ridotta a 25 euro grazie al ravvedimento operoso, utilizzando il codice tributo 8911 nel modello F24 (ritardo non superiore a 90 giorni).
I contribuenti che hanno scelto di indicare i dati riepilogativi delle liquidazioni IVA del quarto trimestre 2024 all’interno del Quadro VP della dichiarazione, potevano effettuare l’invio entro il 28 febbraio 2025. Questa opzione consentiva di evitare l’obbligo di invio della comunicazione trimestrale previsto dall’articolo 21-bis del DL 78/2010.
Secondo quanto disposto dall’art. 2, comma 7, del DPR 322/1998, la dichiarazione IVA inviata con oltre 90 giorni di ritardo rispetto alla scadenza viene considerata omessa. Tuttavia, resta comunque valida come base per il recupero dell’eventuale imposta risultante dalla stessa.
A partire dal 30 luglio 2025, l’omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA comporta una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta, con un importo minimo di 250 euro.
Esiste però un’eccezione. Se la dichiarazione viene comunque presentata, anche se con più di 90 giorni di ritardo, ma entro i termini di accertamento previsti dall’art. 57 del DPR 633/1972, e prima dell’inizio di qualunque attività ispettiva o accertativa, allora si applica una sanzione ridotta del 75% dell’imposta dovuta.
Tale sanzione deriva dall’art. 13, comma 1, del D.lgs. 471/1997, che prevede una sanzione base del 25%, aumentata al triplo in questa circostanza.
Nel caso in cui dalla dichiarazione non emerga alcun debito d’imposta, si applica una sanzione fissa pari a 250 euro.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".