Con la pubblicazione del provvedimento n. 51732/E del 15 gennaio 2026 sono stati approvati in via definitiva il modello e le istruzioni della dichiarazione Iva 2026 (relativa all'anno d’imposta 2025). Il provvedimento è stato emanato in base alle disposizioni dell’articolo 8 del DPR 322/1998 al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello dichiarativo alla vigente normativa; inoltre, è stata resa disponibile una versione “semplificata” del modello (Iva base/2026) da utilizzare in alternativa al modello ordinario.
Ma procediamo con ordine alla individuazione delle modifiche apportate al modello dichiarativo.
In base all’articolo 8 del D.P.R. n. 322/1998 e successive modificazioni, anche quest’anno, la dichiarazione IVA va presentata nei consueti termini. Relativamente all’anno d’imposta 2025, infatti, il modello Iva 2026 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2026.
Si ricorda che qualora si intenda comunicare i dati delle liquidazioni periodiche Iva di ottobre - dicembre 2025 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2025 (soggetti trimestrali) con la dichiarazione annuale utilizzando il quadro VP occorrerà anticipare la presentazione del modello dichiarativo al 2 marzo 2026 (in quanto il 28 febbraio cade di sabato).
Come chiarito dalle istruzioni al modello dichiarativo, nel caso in cui il contribuente intenda inviare, integrare o correggere i dati omessi, incompleti o errati occorre compilare:
Resta fermo il termine del 16 marzo per il versamento del saldo Iva risultante dal modello dichiarativo, sempreché l’importo dovuto sia superiore a € 10,33 (arrotondato a € 10).
I contribuenti, tuttavia, possono versare in unica soluzione ovvero rateizzare l’importo dovuto. Le rate devono essere di pari importo e la prima rata deve essere versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione. Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza ed in ogni caso l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre. Sull’importo delle rate successive alla prima è dovuto l’interesse fisso di rateizzazione pari allo 0,33% mensile, pertanto la seconda rata deve essere aumentata dello 0,33%, la terza rata dello 0,66% e così via.
Il versamento, poi, può essere differito alla scadenza prevista per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi (fissata al 30 giugno dall’art. 17, del D.P.R. n. 435/2001), con la maggiorazione dello 0,40% a titolo d’interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo. Anche i soggetti con esercizio non coincidente con l’anno solare possono avvalersi del differimento del versamento dell’Iva versando l’imposta entro il 30 giugno a prescindere dai diversi termini di versamento delle imposte.
Riepilogando, quindi, il soggetto Iva può:
Un discorso a parte, meritano gli aspetti concernenti l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale. Come noto, la compensazione in F24 del credito Iva annuale di importo superiore 5.000 euro può essere effettuato a decorrere dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale e richiede l’apposizione del visto di conformità. Diversamente, l’utilizzo di un credito Iva di importo inferiore ai 5.000 euro può essere liberamente utilizzato in compensazione già a partire dal 01.01.2026.
Inoltre, il credito Iva 2024 “residuo”, risultante dal modello Iva 2025 può essere utilizzato in compensazione nel 2026 (codice tributo 6099 anno 2024) fino alla presentazione della dichiarazione Iva 2026 (è solo da tale momento che il credito Iva viene “rigenerato”, andandosi a sommare al credito maturato nel 2025). La re-immissione del credito residuo dell’anno precedente nell’anno successivo:
Si rammenta, poi, che:
La casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità” del frontespizio deve essere barrata dai soggetti che sono esonerati dall’apposizione del visto di conformità ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 11, lett. a) e b), del D.L. n. 50/2017. In particolare, il citato articolo 9-bis prevede, nei confronti dei soggetti che applicano gli ISA e conseguono un livello di affidabilità fiscale almeno pari a quello individuato dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 22 aprile 2024, una serie di benefici tra cui:
L’esonero dal visto si applica, quindi, per la compensazione dei crediti di importo non superiore a:
Nei suddetti casi, l’esonero dal visto di conformità si applica:
Le suddette soglie di 70.000 e 50.000 euro annui sono cumulative sia del credito Iva annuale che dei crediti IVA trimestrali, riferendosi alle richieste di compensazione effettuate nel 2026. La casella deve essere barrata anche dai contribuenti che hanno aderito al concordato preventivo biennale, ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del D.L. n.50/2017.
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Punteggio di affidabilità |
Esonero visto per la compensazione del credito IVA 2025 |
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Almeno pari a: 9 per il 2024 9 media 2023 – 2024 |
Per un importo non superiore a € 70.000 annui |
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Inferiore a 9 ma almeno pari a: 8 per il 2024 8,5 media 2023 – 2024 |
Per un importo non superiore a € 50.000 annui |
Nell’ambito del quadro “VA” del modello dichiarativo vanno riportate le informazioni “generali” relative all’attività esercitata dal contribuente. In particolare, il rigo VA10 deve essere compilato dai soggetti che, essendone legittimati, hanno fruito per il periodo d’imposta 2025, agli effetti dell’Iva, delle agevolazioni fiscali previste da particolari disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali Nello specifico, i codici da utilizzare per gli eventi eccezionali sono i seguenti:
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1 |
Vittime di richieste estorsive e dell’usura Soggetti che, esercitando un’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o professione, ed avendo opposto un rifiuto a richieste di natura estorsiva o, comunque, non avendovi aderito, subiscono in Italia un danno a beni mobili / immobili in conseguenza di fatti delittuosi commessi, anche al di fuori di un vincolo associativo, per il perseguimento di un ingiusto profitto. Per le vittime delle suddette richieste estorsive, l’art. 20, comma 2, legge n. 44/1999, ha disposto la proroga di 3 anni dei termini di scadenza degli adempimenti fiscali ricadenti entro un anno dalla data dell’evento lesivo, con conseguente ripercussione anche sul termine di presentazione della dichiarazione annuale. |
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99 |
Soggetti colpiti da altri eventi eccezionali |
Si segnala, poi, una importante modifica apportata al rigo VA15 (“Società di comodo”) e alle relative istruzioni, in quanto la Corte di Giustizia UE, nella causa C-341/22, ha censurato la normativa italiana (articolo 30, comma 4, della L. n.724/1994) che prevede la perdita definitiva del credito Iva qualora, per un triennio, non siano state effettuate operazioni rilevanti ai fini dell’imposta per un importo almeno pari ai ricavi minimi presunti.
I giudici UE hanno sancito, infatti, che gli articoli 9 e 167 della direttiva 2006/112/CE non consentono di negare la qualifica di soggetto passivo e il diritto alla detrazione dell’Iva nel caso in cui l’importo delle operazioni effettuate non raggiunga la soglia stabilita da una norma nazionale. L’Agenzia delle Entrate - “preso atto” delle indicazioni della Corte di Giustizia UE e di quelle della Cassazione (ordinanze nn.24416/2024 e 24442/2024) - ha aggiornato le istruzioni al modello, stabilendo, ora, che la casella VA15 debba essere barrata dalle società che risultano ”non operative” ai sensi dell’articolo 30 della legge n. 724/1994, per segnalare che il soggetto si trova in tale situazione.
Il precedente modello di dichiarazione Iva (riferito al periodo d’imposta 2024), invece, non aveva subito modifiche prevedendo, fra l’altro, la perdita definitiva del credito per i soggetti passivi risultati non operativi per l’anno oggetto della dichiarazione e per i due precedenti e che non avevano effettuato, nel triennio, operazioni rilevanti ai fini dell’Iva per un importo almeno pari a quello che risulta dall’applicazione delle percentuali di cui all’articolo 30, comma 1 della L. 724/1994 (codice “4” del rigo VA15).
Sulla questione era stata presentata anche l’interrogazione parlamentare n 5-03950/2025, ma il MEF ha precisato che, nelle more della revisione della disciplina sulle società di comodo, non è stato possibile fornire alcuna soluzione al recupero dei crediti Iva maturati. Benché il legislatore non sia ancora intervenuto sul punto, l’approvazione delle modifiche al modello Iva 2026 rappresentano un punto di svolta.
Il superamento delle penalizzazioni Iva “automatiche” per le società non operative è confermato, fra l’altro, anche dalle istruzioni relative al rigo VX2, le quali non fanno più cenno alla perdita definitiva del credito IVA nell’ipotesi di cui all’art. 30 comma 4 della L. 724/94.
Trasporto merci e servizi di logistica
L’articolo 1, commi da 57 a 63, della L. n. 207/2024, ha introdotto alcune misure Iva al fine di contrastare fenomeni di evasione fiscale nei settori del trasporto, della movimentazione di merci e dei servizi di logistica. Il novellato articolo 17, comma 6, lett. a-quinquies), del decreto Iva dispone che il reverse charge si applica:
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«alle prestazioni di servizi, diverse da quelle di cui alle lettere da a) ad a-quater), effettuate tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati, rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica. La disposizione del periodo precedente non si applica alle operazioni effettuate nei confronti di amministrazioni pubbliche e di altri enti e società di cui all’articolo 17-ter del presente decreto». |
L’efficacia di tale disposizione è subordinata al rilascio di una autorizzazione da parte del Consiglio dell’UE. In attesa della piena operatività di tale disposizione, la legge di bilancio 2025 ha previsto un regime “transitorio” in forza del quale il versamento dell’Iva è «effettuato dal committente, in nome e per conto del prestatore, che è solidalmente responsabile dell’imposta dovuta».
Con la circolare 14/E del 18.12.2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti sul tema.
Ambito applicativo del regime transitorio opzionale
Per la legge di bilancio 2025, possono congiuntamente optare per il nuovo e temporaneo regime:
Con l’adesione al regime, il prestatore e il committente si accordano affinché il pagamento dell’Iva gravante sui servizi - resi in esecuzione di un contratto (ad esempio, di appalto, subappalto, ecc.) – sia effettuato dal “committente”, in nome e per conto del prestatore, con la responsabilità solidale di entrambi. Per effetto delle modifiche apportate dall’articolo 9 del D.L.n.84/2025, qualora si sia in presenza di una catena di subfornitura, l’opzione può essere esercitata anche nei rapporti tra appaltatore e subappaltatori, a prescindere dalla circostanza che i soggetti coinvolti “a cascata” nei rapporti di fornitura (il committente, il primo appaltatore e i successivi subappaltatori) abbiano scelto di aderire al predetto regime opzionale.
Fermo restando, quindi, la responsabilità solidale delle parti per l’imposta dovuta:
Con l’adesione al regime opzionale:
Ambito soggettivo
Al fine di individuare i soggetti che possono aderire al regime (opzionale), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che è possibile considerare i codici attività della Sezione “H - Trasporto e magazzinaggio” della Tabella ATECO 2025. Così, “a titolo esemplificativo e non esaustivo”, l’opzione in esame può essere esercitata in presenza di uno dei seguenti codici attività:
In presenza di una catena di subfornitura, anche i soggetti subappaltanti, nella loro veste di committenti, al fine di poter a loro volta aderire al regime opzionale, devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di attività interessati dalla norma. Qualora il committente (o il subappaltante) svolga un’attività rientrante nei medesimi codici ATECO, ma la stessa non sia stata comunicata, il committente (o il subappaltante) può optare per il regime transitorio, fermo restando l’obbligo di procedere all’adeguamento del codice attività secondo la classificazione ATECO 2025. Nel caso in cui, invece, il contribuente abbia già comunicato, utilizzando la classificazione ATECO 2007 (aggiornamento 2022), lo svolgimento di un’attività rientrante nel campo di applicazione della disciplina in oggetto, il medesimo non è tenuto a presentare la variazione dati.
Per l’Agenzia l’opzione per il regime transitorio non può essere esercitata dal committente (o dal subappaltante) che svolga attività rientranti nei codici ATECO identificativi dei servizi di trasporto di persone. Laddove lo stesso, tuttavia, svolga anche altre attività rientranti in uno dei codici ATECO interessati dalla norma, può comunque optare per il regime transitorio con riferimento ai contratti ad esse relativi.
Durata e variazione dell’opzione
L’opzione per il regime transitorio ha durata triennale ed è comunicata dal committente all’Agenzia delle Entrate con apposito modello (va utilizzato il software “Reverse Charge Logistica”). A decorrere dal 30.07.2025 la comunicazione è presentata dal committente (o dal subappaltante) all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica direttamente o tramite un intermediario. L’opzione riguarda le prestazioni di servizi rese in esecuzione dei contratti o dei rapporti negoziali specificamente comunicati nell’apposito modello e non deve intendersi genericamente riferita a tutti i rapporti intercorrenti tra committente e prestatore, potendo la stessa essere esercitata anche solo per alcuni dei contratti stipulati tra le anzidette parti. Al riguardo, è stato specificato che il committente deve comunicare i dati relativi al contratto per il quale è esercitata l’opzione per il pagamento dell’IVA da parte del committente in nome e per conto del prestatore.
In presenza di più contratti tra le stesse parti è possibile presentare una sola comunicazione compilando più moduli per indicare i dati relativi a ciascun contratto stipulato. L’opzione si considera esercitata dalla data di trasmissione della Comunicazione. Tale data rappresenta, quindi, il momento a partire dal quale il committente versa in nome e per conto del prestatore l’Iva gravante sui servizi resi da tale soggetto.
E’ consentito, infine, esercitare l’opzione per contratti stipulati tra le stesse parti non inclusi in comunicazioni precedentemente presentate. Per tali contratti, la durata triennale dell’opzione decorre dalla data di presentazione della Comunicazione nella quale sono indicati i corrispondenti dati. In presenza di prestazioni di servizi rese in esecuzione di contratti stipulati anteriormente alla data di trasmissione della comunicazione e relativamente ai quali è stata esercitata l’opzione, ai fini dell’applicazione del regime transitorio, è necessario considerare la data in cui il prestatore medesimo ha emesso la fattura.
Il committente verserà, in nome e per conto del prestatore, l’Iva sulle prestazioni per le quali è emessa fattura successivamente alla data di trasmissione della comunicazione, a prescindere dal momento di effettuazione dell’operazione. Merita rilevare, inoltre, che l’opzione per il regime transitorio non è revocabile e che è consentito l’invio di comunicazioni correttive esclusivamente per sanare eventuali errori riguardanti comunicazioni precedentemente trasmesse.
Recupero dell’imposta non dovuta
Nel caso in cui l’imposta risulti non dovuta, si applicano le disposizioni del comma 2 dell’articolo 30-ter del DPR 633/1972 e il diritto al rimborso spetta al committente a condizione che esso dimostri l’effettivo versamento dell’imposta. Il richiamato al suddetto articolo 30-ter, comma 2 prevede che, nel caso di applicazione di un’imposta non dovuta ad una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, accertata in via definitiva dall’Amministrazione, la domanda di restituzione può essere presentata dal cedente o prestatore entro il termine di 2 anni dall’avvenuta restituzione al cessionario o committente dell’importo pagato a titolo di rivalsa. La fattispecie presuppone un accertamento definitivo da parte dell’Amministrazione finanziaria in capo a una delle due parti della cessione di beni o della prestazione di servizi.
La disposizione intende ovviare al venir meno del principio cardine della neutralità dell’imposta, circostanza che si sarebbe potuta verificare nell’ipotesi in cui:
Il prestatore, avendo restituito al committente l’imposta erroneamente applicata, si sarebbe potuto trovare nelle condizioni di essere impossibilitato a chiedere, a sua volta, il rimborso all’Erario per decorso dei termini. La disposizione, invece, consente al prestatore che versi nella predetta situazione di chiedere all’Erario la restituzione dell’imposta. Fermo restando quanto disposto dal comma 3 dell’articolo 30-ter, tale tipologia di rimborso, essendo strutturata sulla base di un rapporto di rivalsa dell’imposta tra committente e prestatore, deve necessariamente tener conto delle peculiarità del regime opzionale in esame.
Per quanto riguarda il regime opzionale, l’Agenzia precisa che ciò comporta che:
È riconosciuta la possibilità di ricorrere alla “correzione” dell’errore tramite emissione di una nota di variazione dell’imponibile /imposta ex articolo 26, DPR n. 633/72. In particolare, se il prestatore emette una nota di variazione in diminuzione, il committente deve rettificare l’Iva per l’importo evidenziato nella nota di variazione e in precedenza detratto. Considerato che quest’ultimo ha versato l’Iva in nome e per conto del prestatore, in capo al committente sorge un credito Iva che può essere richiesto a rimborso tramite specifica istanza.
Effetti sulla dichiarazione Iva
Rispetto al precedente modello, sono state apportate novità nella compilazione dei quadri VE e VJ. Infatti, a seguito dell’introduzione del regime opzionale per l’assolvimento dell’Iva nel settore della logistica sono stati previsti appositi righi ove riportare i dati relativi alle prestazioni eseguite.
Nel quadro VE, il rigo VE38 è stato “sdoppiato” con l’introduzione dei nuovi campi 2 e 3; in particolare, a partire da quest’anno, occorre indicare:
Nel quadro VJ, invece, che - da quest’anno - è stato ridenominato “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni”, occorre riportare nella nuova sezione 2 (rigo VJ30) gli acquisti (imponibile e IVA) di servizi da parte delle imprese di trasporto o movimentazione merci e logistica per i quali è stata esercitata l’opzione per il pagamento dell’imposta da parte del committente. Nella sezione 1, invece, resta dedicata alla determinazione dell’IVA relativa a particolari tipologie di operazioni, per le quali l’IVA è dovuta dall’acquirente o committente (contiene i righi da VJ1 a VJ19, come nel modello Iva 2025).
E’ stata modificata la struttura del prospetto D - presente nell’Appendice alla compilazione del modello Iva 2026 - utilizzato per il calcolo dell’importo complessivo della rettifica della detrazione. In conseguenza delle modifiche alla disciplina apportate dal DLgs.n.186/2025, il quale ha abrogato il comma 3 dell’articolo 19-bis2 del DPR 633/1972, il corrispondente rigo del prospetto, dedicato alla “rettifica per mutamenti nel regime fiscale”, è stato riservato ai soggetti in regime forfetario. La rettifica riguarda sia il caso del passaggio dal regime di vantaggio (art. 27 del D.L.n.98/2011) al regime ordinario, sia il passaggio dal regime forfetario (L. 190/2014) al regime ordinario e viceversa.
Con riguardo all’Iva di gruppo, sono state apportate due novità al modello, in seguito al superamento delle penalizzazioni IVA “automatiche” per le società non operative. Nella sezione 1 del quadro VS, il campo 4 è ora costituito da una casella la cui barratura è riservata alle società non operative ex art. 30 della legge n. 724/1994 partecipanti alla liquidazione dell’IVA di gruppo. Inoltre, nel quadro VW riservato alla liquidazione IVA di Gruppo, è stato soppresso il rigo VW21 utilizzato nel mod. IVA 2025 per “estromettere” i crediti trasferiti da società “di comodo”.
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Quadro Normativo |
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- AGENZIA DELLE ENTRATE - PROVVEDIMENTO N. 51732 DEL 15 GENNAIO 2026; - AGENZIA DELLE ENTRATE – ISTRUZIONI COMPILAZIONE MODELLO IVA 2026; |
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