Dichiarazione redditi tardiva 2025: scadenza 29 gennaio 2026. Quali sanzioni

Pubblicato il 20 gennaio 2026

Il 29 gennaio 2026 rappresenta una scadenza di particolare rilievo nel calendario degli adempimenti fiscali, in quanto segna il termine ultimo entro il quale è ancora possibile intervenire sulla presentazione dei Modelli Redditi, IRAP e 770/2025, riferiti al periodo d’imposta 2024.

La presentazione della dichiarazione dei redditi oltre il termine ordinario del 31 ottobre 2025 costituisce una fattispecie ricorrente nella prassi e impone una corretta qualificazione dell’inadempimento, con riflessi diretti sul piano sanzionatorio e sugli effetti giuridici dell’atto dichiarativo. Il sistema tributario, infatti, non adotta una logica puramente cronologica, ma distingue tra diverse ipotesi di ritardo, attribuendo a ciascuna conseguenze profondamente differenti.

In tale prospettiva, il 29 gennaio 2026 assume la funzione di termine spartiacque tra due fattispecie profondamente diverse:

La corretta gestione di questa scadenza riveste quindi un ruolo centrale nella pianificazione degli adempimenti e nella riduzione del rischio fiscale, con implicazioni rilevanti per contribuenti, sostituti d’imposta e professionisti incaricati.

Il quadro normativo della dichiarazione tardiva e la finestra dei 90 giorni

La disciplina della dichiarazione tardiva trova il proprio fondamento nell’articolo 2, comma 7, del D.P.R. n. 322/1998, disposizione centrale in materia di adempimenti dichiarativi. La norma stabilisce che le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario sono considerate valide a tutti gli effetti, pur restando soggette all’applicazione delle sanzioni amministrative previste per il ritardo.

NOTA BENE: Solo le dichiarazioni trasmesse oltre tale limite temporale sono invece qualificate come omesse, con conseguente perdita degli effetti tipici dell’atto dichiarativo.

L'ordinamento tributario, pertanto, distingue in modo netto, sotto il profilo giuridico e sanzionatorio, tra dichiarazioni tempestive, tardive e omesse, attribuendo a ciascuna categoria effetti profondamente diversi sia in termini di validità dell'atto sia, soprattutto, con riguardo al regime sanzionatorio applicabile.

Sul piano sanzionatorio, la possibilità di regolarizzare la tardiva presentazione entro i 90 giorni è ulteriormente confermata dall’articolo 13, comma 1, lettera c), del D.Lgs. n. 472/1997, che consente di ridurre la sanzione per omessa dichiarazione a un decimo del minimo, a condizione che la violazione sia sanata entro il predetto termine.

Per i Modelli Redditi, IRAP e 770/2025, il periodo di tardività va quindi:

Oltre tale data, dal 30 gennaio 2026, la dichiarazione è qualificata come omessa, con perdita degli effetti tipici dell’atto dichiarativo e applicazione di un regime sanzionatorio più severo, prevalentemente proporzionale.

Effetti della dichiarazione tardiva entro il 29 gennaio 2026

La presentazione della dichiarazione entro il termine del 29 gennaio 2026, ossia entro i novanta giorni dalla scadenza ordinaria del 31 ottobre 2025, consente di collocare l’adempimento nell’ambito della dichiarazione tardiva, evitando la qualificazione di omissione. Tale fattispecie si configura come una zona intermedia tra il regolare adempimento e l’omessa presentazione, con effetti rilevanti sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo sanzionatorio.

In particolare, la dichiarazione tardiva:

La validità della dichiarazione tardiva è espressamente riconosciuta dalla normativa; pertanto, qualunque dichiarazione relativa all’anno d’imposta 2024 — che avrebbe dovuto essere presentata mediante Modello Redditi, IRAP o 770/2025 — se trasmessa entro il 29 gennaio 2026, è pienamente valida dal punto di vista tributario, fatti salvi l’applicazione di interessi e sanzioni in misura attenuata.

Il principale effetto premiale connesso alla tardiva presentazione è rappresentato dall’operatività del ravvedimento operoso, istituto che consente al contribuente di rimediare spontaneamente all’inadempimento, beneficiando di un regime sanzionatorio significativamente ridotto rispetto a quello previsto per l’omissione. L’entità delle sanzioni dipende dalla circostanza che dalla dichiarazione emergano o meno imposte dovute, ma in ogni caso risulta notevolmente inferiore rispetto alle sanzioni applicabili in caso di dichiarazione omessa.

Restano tuttavia preclusi alcuni benefici di carattere premiale, tra cui, in particolare, l’adesione al concordato preventivo biennale (CPB), istituto che presuppone la presentazione tempestiva della dichiarazione entro i termini ordinari.

Regime sanzionatorio applicabile alla dichiarazione tardiva

Il regime sanzionatorio applicabile alla dichiarazione tardiva presentata entro il 29 gennaio 2026 varia in funzione dell’esito della dichiarazione stessa, e in particolare della presenza o meno di imposte dovute. La tempestiva regolarizzazione entro la finestra dei 90 giorni consente infatti di beneficiare di un trattamento sanzionatorio fortemente attenuato, in applicazione dell’istituto del ravvedimento operoso.

Dichiarazione tardiva senza imposte dovute

Quando dalla dichiarazione tardiva non emergono imposte a debito, si applica una sanzione fissa in misura ridotta, pari a 25 euro.

Tale importo deriva dall’applicazione, ai soli fini sanzionatori, di una riduzione a un decimo della sanzione minima prevista per l’omessa dichiarazione priva di imposta (che può variare da 250 a 1.000 euro), in quanto la dichiarazione tardiva presentata entro 90 giorni è equiparata a tale fattispecie esclusivamente sotto il profilo sanzionatorio.

Pertanto, la sanzione minima di 250 euro viene ridotta a un decimo, con conseguente applicazione della sanzione pari a 25 euro.

In questa ipotesi, la violazione ha natura puramente formale e la determinazione della sanzione risulta immediata, non essendo richiesti ulteriori calcoli legati ai versamenti.

Dichiarazione tardiva con imposte dovute

Quando, invece, dalla dichiarazione tardiva emergano imposte a debito, la regolarizzazione richiede un intervento più articolato. Il contribuente deve infatti provvedere a:

  1. versare l’imposta dovuta, secondo quanto risultante dalla dichiarazione;
  2. versare la sanzione per tardiva presentazione, pari a 25 euro, autonoma e distinta rispetto alle sanzioni sui versamenti;
  3. regolarizzare l’omesso o insufficiente versamento, applicando la sanzione ridotta prevista per il ritardo nel pagamento;
  4. corrispondere gli interessi, calcolati giorno per giorno a partire dalla scadenza originaria del versamento.

Anche in presenza di debiti d’imposta, la dichiarazione tardiva presentata entro il 29 gennaio 2026 consente quindi di evitare il regime sanzionatorio ben più oneroso previsto per l’omessa dichiarazione, che si fonda su percentuali dell’imposta non versata.

Modalità operative di regolarizzazione

Affinché la regolarizzazione della dichiarazione tardiva sia efficace entro il termine del 29 gennaio 2026, il contribuente è tenuto a porre in essere una serie di adempimenti coordinati. In primo luogo, occorre trasmettere telematicamente il modello dichiarativo dovutoModello Redditi, IRAP o 770/2025, a seconda della posizione fiscale — utilizzando i canali ordinari di presentazione.

Contestualmente, deve essere versata la sanzione fissa di 25 euro mediante modello F24, indicando il codice tributo 8911 e facendo riferimento all’anno in cui è stata commessa la violazione, ossia il 2025. Qualora dalla dichiarazione emergano imposte a debito, il contribuente deve inoltre procedere alla regolarizzazione dei versamenti mediante ravvedimento operoso, provvedendo al pagamento delle imposte dovute, delle relative sanzioni ridotte e degli interessi legali calcolati dalla scadenza originaria.

Le stesse modalità operative trovano applicazione anche con riferimento al Modello 770/2025, utilizzato dai sostituti d’imposta per la dichiarazione delle ritenute operate e versate, nonché dei compensi corrisposti a dipendenti e collaboratori.

Oltre il 29 gennaio 2026: dichiarazione omessa e nuovo regime sanzionatorio

A partire dal 30 gennaio 2026, la dichiarazione non presentata entro il termine dei novanta giorni dalla scadenza ordinaria è qualificata, a tutti gli effetti, come dichiarazione omessa. Da tale momento, viene meno la possibilità di avvalersi della disciplina della tardiva presentazione e del relativo regime sanzionatorio attenuato, con conseguente applicazione di sanzioni significativamente più gravose.

Il Decreto legislativo n. 87/2024, in vigore dal 1° settembre 2024, ha profondamente inciso sul sistema sanzionatorio applicabile alle dichiarazioni omesse, modificando la disciplina previgente per le violazioni commesse oltre il limite dei novanta giorni. In base alle nuove disposizioni, il trattamento sanzionatorio varia in funzione della presenza o meno di imposte dovute e del comportamento successivo del contribuente.

In particolare, nel caso di omessa dichiarazione da cui emergono imposte non versate, si applica una sanzione pari al 120% dell’imposta dovuta. Tale misura conferma la natura sostanzialmente afflittiva della violazione, fondata sulla mancata emersione della base imponibile.

È tuttavia prevista una attenuazione del trattamento sanzionatorio qualora il contribuente presenti spontaneamente la dichiarazione omessa prima dell’avvio di attività di controllo e comunque entro il termine di decadenza dell’accertamento. In tale ipotesi, la sanzione è ridotta al 75% delle imposte dovute, valorizzando il comportamento collaborativo successivo alla violazione.

Qualora, invece, l’omessa dichiarazione non evidenzi imposte a debito, trova applicazione una sanzione amministrativa da 250 a 1.000 euro, che può essere raddoppiata nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.

Il confronto con il regime applicabile alla dichiarazione tardiva evidenzia con chiarezza la funzione del 29 gennaio 2026 quale termine di non ritorno: oltre tale data, l’ordinamento non riconosce più alcuna forma di regolarizzazione attenuata, esponendo il contribuente a un sistema sanzionatorio di natura prevalentemente proporzionale e di impatto economico rilevante.

Tabella di sintesi del regime sanzionatorio

La scadenza del 29 gennaio 2026 rappresenta il punto di snodo fondamentale nella gestione delle dichiarazioni dei redditi presentate oltre il termine ordinario del 31 ottobre 2025, in quanto determina il passaggio da una violazione ancora sanabile, con sanzioni contenute, a una fattispecie di omissione dichiarativa, caratterizzata da conseguenze sanzionatorie significativamente più gravose.

Momento di presentazione Qualificazione della dichiarazione Regime sanzionatorio applicabile
Entro il 31 ottobre 2025 Dichiarazione tempestiva Nessuna sanzione
Dal 1° novembre 2025 al 29 gennaio 2026 Dichiarazione tardiva ma valida Sanzione fissa di 25 euro, con possibilità di ravvedimento per imposte, sanzioni e interessi
Dal 30 gennaio 2026 Dichiarazione omessa
  • 120% dell’imposta dovuta
  • 75% dell’imposta se presentata spontaneamente prima dei controlli
  • da 250 a 1.000 euro se senza imposte (raddoppiabile per soggetti contabili)
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