Scadenze fiscali del 31 ottobre: dichiarazioni e opzioni da presentare

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Imprese, professionisti ed enti non commerciali entro il 31 ottobre 2025 sono tenuti ad adempiere a diversi obblighi fiscali: presentare la dichiarazione dei redditi 2025, inviare eventuali dichiarazioni integrative a favore, esercitare l’opzione per la detrazione decennale del Superbonus 2023 e comunicare o rinnovare l’adesione al regime di trasparenza fiscale per le società di capitali.

Anche le imprese italiane operanti in regime di franchigia IVA transfrontaliero devono rispettare la scadenza, trasmettendo la comunicazione trimestrale delle operazioni effettuate nei confronti di soggetti stabiliti in altri Stati membri dell’Unione europea.

Presentazione della dichiarazione dei redditi: persone fisiche, società, enti non commerciali

Tutti i contribuenti fiscalmente residenti in Italia — persone fisiche, società di persone o di capitali, enti non commerciali — devono presentare la dichiarazione dei redditi per via telematica, utilizzando i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Per i soggetti titolari di partita IVA, il termine per l’invio del modello Redditi 2025 coincide con quello previsto per la dichiarazione IRAP 2025, qualora sia dovuta l’imposta regionale sulle attività produttive.

La scadenza per l’invio, per chi ha un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, è fissata al 31 ottobre 2025.

Entro tale termine è possibile anche presentare un’eventuale dichiarazione integrativa relativa a un’annualità precedente.

Chi deve presentare la dichiarazione

Cosa deve essere inviato

  • Persone fisiche, anche senza partita IVA;
  • Società di persone e società di capitali;
  • Enti non commerciali.
  • Modello Redditi 2025;
  • Modello IRAP 2025, se dovuto.

 

SCADENZA: Entro il 31 ottobre 2025 (ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta).

Dunque, sono tenuti alla presentazione del modello Redditi 2025 tutti i contribuenti fiscalmente residenti nel territorio italiano, a prescindere dalla forma giuridica. Restano esclusi soltanto coloro che rientrano in specifiche cause di esonero stabilite dalla normativa vigente.

La dichiarazione IRAP, invece, riguarda esclusivamente i titolari di partita IVA per i quali sussistono le condizioni per l’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Modalità di presentazione dei modelli Redditi e IRAP

La dichiarazione dei redditi può essere inviata in diversi modi:

  • trasmissione telematica diretta da parte del contribuente tramite i servizi dell’Agenzia delle Entrate;
  • trasmissione telematica tramite intermediario abilitato, ai sensi dell’art. 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 e successive modifiche;
  • invio telematico da parte di società appartenenti al medesimo gruppo, come previsto dall’art. 3, comma 2-bis, del D.P.R. n. 322/1998;
  • consegna in formato cartaceo presso un ufficio postale, limitatamente ai casi espressamente ammessi dalla normativa.

Chi deve trasmettere obbligatoriamente in via telematica

Secondo quanto stabilito dall’art. 3 del D.P.R. n. 322/1998, la presentazione telematica è obbligatoria per:

  • i contribuenti tenuti alla dichiarazione annuale IVA;
  • i sostituti d’imposta obbligati alla dichiarazione di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 322/1998 (sostituti d’imposta);
  • i soggetti che devono presentare la dichiarazione IRAP;
  • i contribuenti tenuti all’invio del modello per gli Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA);
  • gli intermediari abilitati, i curatori fallimentari e i commissari liquidatori.

E’ tempo di dichiarazioni integrative

È iniziata la corsa per presentare, entro il 31 ottobre 2025, le dichiarazioni dei redditi integrative a favore relative al periodo d’imposta 2023.

L’obiettivo è chiaro: utilizzare subito e senza limiti temporali l’eventuale credito d’imposta che emerga dalla correzione.

Dopo tale data, il credito potrà essere impiegato solo a partire dal 1° gennaio 2026, e unicamente per compensare debiti maturati da quella data in poi, attraverso la sua indicazione nel quadro DI del modello Redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

Tabella Scadenza integrativa

Adempimento

Termine

Effetto sul credito

Dichiarazione integrativa per il 2023.

Entro il 31 ottobre 2025.

Il credito è immediatamente utilizzabile.

Dichiarazione integrativa per il 2023.

Dopo il 31 ottobre 2025 (entro 31 dicembre 2025).

Il credito potrà essere utilizzato solo dal 1° gennaio 2026, previa indicazione nel quadro DI del modello Redditi 2026.

Riferimenti normativi

La disciplina è contenuta nell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322/1998, come modificato dall’art. 5, comma 1, lett. a) del D.L. n. 193/2016. In base a tale norma, se la dichiarazione integrativa a favore viene inviata oltre il termine di presentazione del modello relativo al periodo d’imposta successivo, il credito risultante può essere utilizzato in compensazione soltanto per debiti maturati a partire dall’anno successivo a quello in cui è stata trasmessa la dichiarazione.

Dichiarazioni integrative oltre i termini

Per le dichiarazioni presentate dopo il 31 ottobre 2025, l’importo del credito deve essere indicato nel quadro DI del modello Redditi 2026 (anno d’imposta 2025).

In tale quadro occorre riportare:

  • l’ammontare del credito derivante dalla dichiarazione integrativa;
  • il relativo codice tributo;
  • l’anno d’imposta di riferimento.

Il quadro DI è riservato ai contribuenti che, nel corso dell’anno, abbiano presentato una o più dichiarazioni integrative a favore oltre i termini ordinari, ai sensi dell’art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 322/1998.

ESEMPIO: Un contribuente che presenta un’integrativa per l’anno 2023 entro il 31 dicembre 2025 dovrà riportare il credito nel modello Redditi 2026, compilando il quadro DI con i dati richiesti.

Il credito così rigenerato potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2026 per compensare eventuali debiti fiscali.

Dichiarazioni integrative entro i termini

Se l’integrativa è trasmessa entro la scadenza del 31 ottobre 2025, il credito risultante può essere utilizzato immediatamente, senza attendere l’anno successivo.

Rimangono tuttavia valide le regole generali, tra cui:

  • obbligo del visto di conformità per le compensazioni orizzontali superiori a 5.000 euro;
  • necessità di verificare che la rettifica per l’anno 2023 sia correttamente recepita nel modello Redditi 2024.

In caso contrario, il contribuente potrà:

  • trasmettere un modello correttivo entro il 31 ottobre 2025,

oppure

  • presentare una nuova integrativa successivamente, con conseguente differimento dell’utilizzo del credito.

Spalma-superbonus 2023: opzione detrazione in 10 rate annuali

La Legge di Bilancio 2025 (L. n. 207/2024) ha introdotto la possibilità di spalmare il superbonus 2023 in dieci rate annuali, offrendo ai contribuenti un’opzione più flessibile nella gestione della detrazione.

Entro il 31 ottobre 2025, è possibile esercitare l’opzione di ripartizione decennale delle spese agevolate, presentando una dichiarazione dei redditi integrativa riferita al 2023.

L’obiettivo è consentire un utilizzo più graduale del beneficio fiscale, mantenendo la piena spettanza della detrazione maturata.

Base normativa

La misura è contenuta nell’art. 1, comma 56, lettera b) della Legge di Bilancio 2025, che introduce il comma 8-sexies all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Il nuovo comma prevede che, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023 relative agli interventi agevolati con superbonus, la detrazione possa essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, a partire dallo stesso anno d’imposta 2023.

L’opzione, espressamente definita irrevocabile, deve essere esercitata tramite dichiarazione integrativa del modello Redditi 2024 (anno d’imposta 2023), da trasmettere entro il 31 ottobre 2025.

Dichiarazione integrativa

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 8/E del 19 giugno 2025, la presentazione della dichiarazione integrativa rappresenta l’unico modo per formalizzare la scelta della detrazione decennale.

Se dalla dichiarazione integrativa emerge:

  • un maggior debito d’imposta, il contribuente deve versare la somma aggiuntiva senza sanzioni né interessi, entro il termine ordinario per il saldo delle imposte 2024 (30 giugno 2025);
  • un minor credito, si procede con la rettifica nella successiva dichiarazione.

Possibilità di ravvedimento

Il mancato versamento entro il 30 giugno non compromette la validità dell’opzione per la detrazione decennale. La norma, infatti, non vincola la fruizione del beneficio all’effettivo pagamento della maggiore imposta dovuta nei termini.

Il contribuente può quindi regolarizzare la propria posizione anche successivamente, ricorrendo al ravvedimento operoso e beneficiando della riduzione delle sanzioni.

In assenza di ulteriori indicazioni ufficiali, la disposizione è interpretata come non preclusiva dell’allungamento del beneficio, anche se il versamento è eseguito oltre la scadenza o in seguito a richiesta dell’Agenzia delle Entrate (avviso bonario o cartella).

Gestione del minor credito

In caso di minor credito d’imposta emerso dalla dichiarazione integrativa:

  • se il credito non è stato ancora utilizzato, è sufficiente rettificarlo nella successiva dichiarazione dei redditi (modello Redditi 2025 – anno d’imposta 2024);
  • se invece il credito è già stato compensato, l’importo non spettante deve essere restituito all’Erario, senza sanzioni o interessi, a condizione che il versamento avvenga entro il 30 giugno 2025.

Regime di trasparenza: comunicazione dell’opzione

Entro il 31 ottobre 2025, le società di capitali che applicano o intendono applicare il regime di trasparenza fiscale devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’opzione, il rinnovo o la conferma del regime attraverso il Modello Redditi SC.

Il regime di trasparenza consente a determinate società – in particolare alle Srl – di adottare un sistema di tassazione simile a quello delle società di persone:

  • il reddito prodotto non è tassato in capo alla società, ma attribuito direttamente ai soci in proporzione alle quote detenute.

In questo modo, gli utili già tassati pro quota non subiscono un’ulteriore imposizione al momento della distribuzione.

Tipologie di trasparenza fiscale

  1. Grande trasparenza (art. 115 TUIR), quando i soci sono altre società di capitali;
  2. piccola trasparenza (art. 116 TUIR), quando i soci sono persone fisiche.

Entrambe le opzioni sono vincolanti per tre esercizi sociali. Alla scadenza del triennio è possibile rinnovare o confermare l’opzione con le stesse modalità.

Possono accedere al regime le società di capitali che rispettano i seguenti requisiti:

  • tutti i soci partecipano all’opzione;
  • le quote di partecipazione sono detenute per l’intero periodo d’imposta;
  • sono rispettati i limiti di partecipazione previsti dalla legge.

Modalità di comunicazione

L’opzione, il rinnovo o la conferma devono essere effettuati tramite il Modello Redditi SC, compilando l’apposito Quadro TN e allegando la delibera assembleare con l’adesione di tutti i soci.

La mancata comunicazione entro il 31 ottobre 2025 comporta la decadenza dal regime e il ritorno alla tassazione ordinaria della società, con conseguente doppia imposizione in caso di distribuzione degli utili.

L’opzione ha durata triennale. Durante il periodo di validità, la società e i soci devono mantenere i requisiti che hanno consentito l’accesso al regime.

In caso di variazioni nella compagine sociale (ad esempio, cessione di quote), è necessario verificare che tali requisiti permangano; diversamente, si decade automaticamente dal regime di trasparenza a partire dall’esercizio in cui vengono meno.

Regime di franchigia IVA transfrontaliero: comunicazione trimestrale

Le imprese italiane che applicano il regime di franchigia IVA in altri Paesi dell’Unione europea devono trasmettere la comunicazione trimestrale entro il 31 ottobre 2025, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

L’adempimento riguarda tutti i soggetti aderenti al regime transfrontaliero introdotto dal D.Lgs. n. 180/2024 in attuazione della Direttiva (UE) 2020/285, e la mancata trasmissione può comportare la sospensione dell’operatività nel Paese estero in cui si beneficia dell’esenzione.

Finalità e riferimenti normativi

Il regime di franchigia IVA transfrontaliero, operativo dal 1° gennaio 2025, mira a semplificare gli adempimenti IVA delle micro e piccole imprese che operano all’interno del mercato unico, consentendo ai soggetti passivi stabiliti in Italia di non applicare l’IVA sulle operazioni effettuate in altri Stati membri, purché tali Paesi abbiano adottato lo stesso sistema e siano rispettati i limiti di fatturato previsti.

In particolare, possono accedere al regime le imprese con un volume d’affari complessivo annuo non superiore a 100.000 euro nell’Unione europea e che soddisfano i requisiti richiesti per la franchigia IVA nazionale.

Il regime è disciplinato dagli articoli da 70-terdecies a 70-vicies del D.P.R. n. 633/1972, mentre il provvedimento n. 155649 del 28 marzo 2025 ha approvato il modello di comunicazione trimestrale, le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica.

Comunicazione

La comunicazione va inviata entro l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura di ogni trimestre (30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre e 31 gennaio), anche in assenza di operazioni.

Se il volume d’affari UE supera i 100.000 euro, il contribuente deve inviare una comunicazione specifica entro 15 giorni lavorativi dal superamento, indicando la data e il valore complessivo delle operazioni.

Questa comunicazione non è modificabile successivamente.

La trasmissione deve avvenire esclusivamente in via telematica tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate, direttamente dal contribuente o per mezzo di un intermediario abilitato.

Ritardi, errori e rettifiche

In caso di errori o omissioni, è possibile trasmettere una nuova comunicazione corretta entro tre anni dal termine ordinario. L’ultima comunicazione inviata sostituisce le precedenti, ad eccezione di quella relativa al superamento della soglia, che resta definitiva.

Eventuali ritardi superiori a 30 giorni o due inadempimenti consecutivi comportano la segnalazione agli Stati membri interessati, i quali possono sospendere temporaneamente i benefici del regime.

Gli intermediari incaricati devono rilasciare al contribuente copia della comunicazione e della ricevuta telematica dell’Agenzia delle Entrate, che costituisce prova dell’avvenuta presentazione.

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