Dichiarazioni vittima Niente arresto in flagranza

Pubblicato il 10 gennaio 2017

E’ illegittimo l’arresto in flagranza operato dalla polizia giudiziaria, sulla base delle informazioni fornite dalla vittima o da terzi nell'immediatezza del fatto. In detta ipotesi, difatti, non sussiste la condizione di “quasi flagranza”, la quale presuppone la immediata ed autonoma percezione, da parte di chi procede all'arresto, delle tracce del reato e del loro collegamento inequivocabile con l’indiziato.

E’ quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sesta sezione penale, respingendo il ricorso del Procuratore della Repubblica, avverso la mancata convalida dell’arresto di un imputato per reato di maltrattamenti in famiglia (oltre che lesioni, minacce ed ingiurie). Trattasi, difatti – secondo la ricostruzione del Tribunale – di arresto facoltativo intervenuto in ordine ad un episodio ricostruito per le sole dichiarazioni della persona offesa (coniuge convivente dell’arrestato), al di fuori di ogni possibilità di riscontro all'attualità, se non previa istruttoria da espletarsi.

Non è “quasi flagranza”

Ricostruzione, quest’ultima, avallata dalla Cassazione, secondo cui il Tribunale, correttamente, non ha convalidato l’arresto, ritenendo nella specie insussistente la richiesta condizione di quasi flagranza e congruamente valorizzando il quadro indiziario che si era prospettato alla polizia giudiziaria intervenuta, apprezzato come non in grado di sostenere la condotta abituale di maltrattamenti in famiglia da parte dell’imputato.

Dichiarazioni offesa Insufficienti a convalidare l’arresto

Ciò premesso, risultano dunque insufficienti – conclude la sesta sezione penale con sentenza n. 642 del 9 gennaio 2017– le dichiarazioni rese dall'offesa nell'atto privato di denuncia, anche quanto all'ulteriore titolo di reato contestato all'imputato (lesioni), con conseguente legittimità del provvedimento di non convalida dell’arresto

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Ccnl Laterizi industria. Rinnovo

07/11/2025

Agevolazioni contributive: aggiornata la dichiarazione “de minimis”

07/11/2025

Esenzione IVA per corsi di lingua: Resto al Sud non vale come riconoscimento

07/11/2025

Pignoramento esattoriale: obblighi della banca sul saldo maturato

07/11/2025

CCNL Amministratori di condominio Saci Anaci - Accordo del 31/10/2025

07/11/2025

Amministratori di condominio Saci Anaci. Indennità di vacanza contrattuale e Welfare

07/11/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy