Diffamazione esclusa in caso di offesa inviata via sms

Pubblicato il 31 maggio 2014 L'elemento psicologico della diffamazione consiste non solo nella consapevolezza di pronunciare o di scrivere una frase lesiva della reputazione altrui, ma anche nella volontà che la frase denigratoria sia conosciuta da più persone.

E', ossia, necessario che l'autore della diffamazione comunichi con almeno due persone ovvero con una sola persona ma con modalità tali che detta notizia venga sicuramente a conoscenza di altri, evento, questo, che lo stesso deve rappresentarsi e volere.

Rileva la volontà di diffusione o di comunicazione a terzi

E' questo il principio ribadito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 22853 del 30 maggio 2014 e con cui è stata annullata una decisione di condanna per diffamazione irrogata nei confronti dell'imputato, esclusivamente sulla base di un sms dal contenuto offensivo che lo stesso aveva inviato ad altra persona.

Nella specie, non è stata rilevata alcuna volontà di diffusione del messaggio né di sottoposizione a conoscenza di terzi.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy