Diffamazione online Gestore del sito concorre

Pubblicato il 04 gennaio 2017

La Corte di Cassazione, quinta sezione penale, ha respinto il ricorso del legale rappresentante di una s.r.l., gerente di un sito internet, ritenuto responsabile per concorso nel reato di diffamazione. Nel predetto sito era difatti apparso un commento dal contenuto diffamatorio, nel quale un noto personaggio del mondo calcistico veniva apostrofato come “emerito farabutto” e “pregiudicato doc”, con contestuale allegazione del certificato penale.

Responsabile gestore che mantiene articolo diffamatorio

La Cassazione, con sentenza n. 54946 del 27 dicembre 2016, ha nella specie riconosciuto la responsabilità penale del ricorrente, ancorché il commento incriminato fosse stato autonomamente caricato dal suo autore, altro soggetto. L’imputato infatti, in qualità di gestore, aveva tuttavia mantenuto consapevolmente l’articolo sul sito - dal momento che ne aveva appreso l’esistenza sino a quello del sequestro preventivo del sito medesimo – consentendo che lo stesso esercitasse la sua efficacia diffamatoria.

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy