Diffamazione tramite Facebook: ok all’oscuramento

Pubblicato il 16 maggio 2018

La Corte di cassazione ha giudicato inammissibili i ricorsi promossi da due indagati, accusati di diffamazione, contro il provvedimento di sequestro preventivo che li aveva raggiunti, eseguito tramite oscuramento delle pagine Facebook a loro attribuite e con cui si asseriva che avessero offeso la reputazione di più persone.

Sul punto, gli Ermellini hanno ribadito il consolidato orientamento di legittimità secondo cui è legittimo, nel rispetto del principio di proporzionalità, il sequestro preventivo di un sito web o di una pagina telematica.

Pagina Facebook diversa da stampa online

La Corte, con sentenza n. 21521 del 15 maggio 2018, ha, poi, precisato come le forme di comunicazione telematica come i blog, i social network come Facebook, le mailing list, le newsletter, siano sì espressione del diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero, garantito dall’articolo 21 della Costituzione, ma non possano godere delle garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa, anche in forma online.

E’ evidente – si legge ancora in decisione – che le situazioni dei siti web e quelle delle testate giornalistiche online siano molto diverse tra di loro: un quotidiano o un periodico telematico, strutturato come un vero e proprio giornale tradizionale, ha una sua organizzazione redazionale, un direttore responsabile, e non può certamente paragonarsi a uno qualunque dei siti web citati, in cui chiunque può inserire dei contenuti.

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