Il datore di lavoro che vuole far valere l’assenza ingiustificata e protratta del lavoratore ai fini della risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni volontarie (dimissioni per fatti concludenti) deve comunicare l’assenza, preferibilmente tramite PEC, all’Ispettorato territoriale competente, individuato in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
L’ITL, nell’eventuale verifica, può contattare il lavoratore e altri soggetti, avendo cura di concludere gli accertamenti entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro.
Sono queste, in estrema sintesi, le indicazioni fornite dall’Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025 in ordine al nuovo obbligo comunicativo a carico del datore di lavoro, introdotto dall’articolo 19 del Collegato lavoro (legge 13 dicembre 2024, n. 203), nei casi di dimissioni per fatti concludenti del lavoratore.
L’INL fornisce, in allegato alla nota, anche un modello di comunicazione da utilizzare per assolvere correttamente all’adempimento.
Di seguito, si analizzano le prime istruzioni dell’Ispettorato, che si riserva di fornire ulteriori indicazioni “sulla base di successive valutazioni in ordine alle casistiche ed alla quantificazione delle fattispecie rilevate”.
La legge n. 203/2024, in vigore dal 12 gennaio 2025, integrando l'art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015 con l’aggiunta del comma 7-bis, dispone che in caso di assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a 15 giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’ITL può (l’accertamento è facoltativo) verificare la veridicità della comunicazione del datore di lavoro.
Il rapporto di lavoro si intende risolto così per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina ordinaria delle dimissioni online, a meno che il lavoratore dimostri l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano la sua assenza.
Veniamo ora alle indicazioni dell’Ispettorato nazionale del lavoro rese con la nota n. 579 del 22 gennaio 2025.
Il datore di lavoro, una volta verificato che l’assenza ingiustificata del lavoratore si è protratta oltre i termini previsti dal CCNL o, in assenza di tale previsione, superiore a 15 giorni, ha l’obbligo di comunicare tale assenza alla sede territoriale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
L’ITL a cui inviare la comunicazione va individuata in base al luogo di svolgimento del rapporto di lavoro.
La comunicazione deve essere effettuata preferibilmente tramite PEC, all’indirizzo istituzionale di ciascuna sede, e includere:
Si riporta di seguito il modello di comunicazione predisposto dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
COMUNICAZIONE EX ART. 26, COMMA 7-BIS, D.LGS. N. 151/2015, INTRODOTTO DALL’ART. 19 DELLA L. N. 203/2024 DATA __________ All’Ispettorato territoriale del lavoro di __________ PEC __________ DATI RELATIVI AL DATORE DI LAVORO Datore di lavoro __________ Sede legale/operativa in __________ via/p.zza __________ n. __________ CF __________ Esercente attività di __________ CCNL applicato __________
DATI RELATIVI AL LAVORATORE Nome __________ Cognome __________ Data di nascita __________ CF __________ Recapiti telefonici __________ e-mail: __________ Ultimo indirizzo di residenza conosciuto __________ Ulteriori eventuali informazioni __________
DATI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO Inizio del rapporto di lavoro __________ Tipologia contrattuale __________ Inquadramento contrattuale __________ Ultimo giorno di effettivo lavoro __________ Ai sensi dell’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015, introdotto dall’art. 19 della L. n. 203/2024, al fine dell’avvio di eventuali verifiche da parte di codesto Ispettorato il sottoscritto, consapevole delle responsabilità previste in caso di dichiarazioni mendaci, dichiara che il lavoratore sopra indicato è assente ingiustificato dal giorno __________ [indicare primo giorno di assenza] e pertanto per un periodo superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro [o, in mancanza di previsione contrattuale, superiore a quindici giorni]. datore di lavoro
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NOTA BENE: La comunicazione, avverte l’INL, è necessaria solo se il datore intende far valere l'assenza come presupposto per la risoluzione del rapporto di lavoro “e pertanto non va effettuata sempre e in ogni caso”.
Ricevuta la comunicazione, l’ITL potrà avviare verifiche sulla veridicità dell’assenza (più precisamente sulla “veridicità della comunicazione medesima”) sulla base anche di ulteriori fonti documentali già in suo possesso e contattando eventualmente il lavoratore, altri dipendenti presso lo stesso datore di lavoro o altri soggetti che possano fornire elementi utili.
Tali accertamenti sono finalizzati a verificare se effettivamente il lavoratore non si sia più presentato presso la sede di lavoro, né abbia potuto comunicare la sua assenza.
In merito ai tempi, l’INL fa presente che le verifiche sono attivate tempestivamente e devono concludersi entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del datore di lavoro.
Come abbiamo in precedenza sottolineato, l'articolo 19 del Collegato lavoro stabilisce che, in caso di protrarsi dell'assenza ingiustificata e della relativa comunicazione all'INL, il rapporto di lavoro si intende risolto per volontà del lavoratore.
L’effetto risolutivo del rapporto non si applica, spiega l’INL, nei seguenti casi:
L'INL comunicherà l’inefficacia della risoluzione:
Qualora il lavoratore non fornisca giustificazioni valide o non dimostri l'impossibilità di comunicarle, il rapporto di lavoro è ritenuto comunque risolto.
In presenza dii eventuali motivazioni alla base dell’assenza (es. mancato pagamento delle retribuzioni) riconducibili ad una eventuale "giusta causa" di dimissioni, il lavoratore verrà informato dall’ITL sui propri diritti.
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