Diniego di autotutela: impugnabile solo per vizi propri, non rileva l'assoluzione

Pubblicato il 21 novembre 2015

Con la sentenza n. 23765 del 20 novembre 2015, la Corte di cassazione si è occupata del diniego di autotutela ribadendo che, sebbene sia un atto impugnabile innanzi al giudice tributario, questi, nell’esercizio discrezionale del potere di autotutela non può sostituirsi all’Ufficio, il solo ad averne facoltà dalla legge.

Nella sentenza è chiarito, anche, che non rileva il fatto che il contribuente sia stato assolto nel processo penale: il rifiuto in argomento è impugnabile solo per vizi propri.

Pertanto, il giudice, non potendo entrare nel merito della pretesa, potrà valutare solo la legittimità del diniego.

Nel caso di specie, un contribuente, vista l'assoluzione in sede penale relativamente alle violazioni costituenti reato discendenti da due avvisi di accertamento, aveva presentato istanza di autotutela in merito agli atti, divenuti definitivi per omessa impugnazione nei termini previsti.

Infine, si evidenzia che la Corte ha precisato che nell’elencazione degli atti impugnabili, ex articolo 19 Dlgs 546/92, rientrano tutte le controversie aventi a oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali, comunali e il contributo per il Ssn, nonché le sanzioni e gli interessi.

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