Dipendenti in Cigs: lecita la sospensione solo se comunicata ai sindacati

Pubblicato il 31 maggio 2010

Con sentenza n. 11254 del 10 maggio 2010, lavoro della Cassazione ribadisce che nel caso il datore di lavoro, che collochi i dipendenti in Cigs per una ristrutturazione aziendale, non comunichi al sindacato i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere l’interruzione dell’attività lavorativa di un dipendente non è da ritenere lecita. il dipendente sospeso può, in tale circostanza, ottenere il pagamento della retribuzione piena e integrata e la revoca della sospensione.

Il sindacato, infatti, deve poter valutare e esaminare congiuntamente i criteri di scelta dei sospesi e verificare la possibilità di applicare la rotazione.

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