Direttiva Atad. Decreto approvato. Fuori le eccedenze Rol

Pubblicato il 29 novembre 2018

Il traghettamento al Rol fiscale perde le eccedenze del Rol contabile, calcolato sui semplici valori di bilancio: restano fuori dal nuovo regime degli oneri finanziari le eccedenze di Rol in essere al 31 dicembre 2018.

E' stato approvato dal Consiglio dei Ministri, in via definitiva, il decreto che recepisce la direttiva Atad (direttiva antielusione 2016/1164/UE). La maggior parte delle norme si applicheranno dal 2019. Il CdM ne dà notizia con il comunicato stampa 29/2018.

Ci sarà un periodo transitorio.

Nei 15 articoli: la disciplina della deducibilità degli interessi passivi; il regime delle società controllate estere (CFC); la disciplina dei dividendi e delle plusvalenze relativi a partecipazioni in soggetti non residenti a regime fiscale privilegiato; la ridefinizione della nozione di “intermediari finanziari”, con ricadute in ambito Irap; le modifiche all'exit tax, trattamento fiscale del trasferimento della residenza all’estero; le modifiche al trattamento fiscale del trasferimento della residenza fiscale in Italia; le disposizioni sul disallineamento da ibridi.

Fuori i Rol, dentro gli interessi passivi

Dunque, anche gli interessi capitalizzati scontano le limitazioni basate sull’ammontare degli interessi attivi e del Rol (reddito operativo lordo, ex art. 96 del Tuir). L'utilizzo del Rol residuo esposto nel modello Redditi 2019 è limitato agli interessi derivanti da prestiti anteriori al 17 giugno 2016: le eccedenze non si possono più utilizzare dal 2019 se non per compensare interessi su prestiti stipulati prima del 17 giugno 2016 . Pertanto, non è entrata la proposta di esclusione avanzata dalla Commissione Finanze della Camera.

Mentre, è stata accolta la proposta della Commissione Finanze e Tesoro del Senato sull'estensione della disciplina del nuovo art. 96 del Tuir agli interessi passivi relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione da parte delle imprese immobiliari ex art. 1 comma 36 della L. 244/2007.

CFC

Quanto alla disciplina CFC: rientrano tra i c.d. “passive income” sia le cessioni che gli acquisti di beni, nonché le prestazioni di servizi rese e ricevute con valore economico aggiunto scarso o nullo, come determinato dal Dm 14 maggio 2018 sul transfer pricing. Resta la previsione che consente di disapplicare la disciplina CFC se si dimostra che la società controllata svolge un’attività economica effettiva (mediante l’impiego di personale, attrezzature, attivi e locali).

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