Direttiva bilanci: Cndcec vs Assonime

Pubblicato il 01 maggio 2015 La consultazione sulla direttiva 2013/34 sui bilanci, aperta dal Mef e conclusasi da poco, aveva visto l'invio delle osservazioni sia dal Cndcec che da Assonime.

Assonime ricorda che “Nel nostro ordinamento il principio generale che regola l’attuazione delle direttive comunitarie è il divieto del goldplating, in base al quale gli atti di recepimento di direttive della Ue non possono introdurre o mantenere livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive, a meno che ricorrano circostanze eccezionali” e che le piccole imprese non rientrano nei casi eccezionali.

Spiega Assonime che la societa` e` obbligata ad effettuare la revisione legale dei conti se essa:

- e` tenuta alla redazione del bilancio consolidato

o

- se per due esercizi consecutivi ha superato due dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4.400.000 euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 8.800.000 euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 50 unità .

Proprio in risposta alle osservazioni di Assonime i consiglieri nazionali Cndcec, delegati al sistema dei controlli, Raffaele Marcello e Andrea Foschi sostengono che sia “necessario non confondere il corretto principio europeo del think small first con l’eliminazione di sistemi, quale quello della revisione legale dei conti, che sono generalmente riconosciuti come una salvaguardia sia delle piccole imprese sia di tutti i molteplici soggetti che con queste interagiscono”.

Anche l’eliminazione nell’articolo 2477 del Codice civile della parte in cui si prevede “la nomina obbligatoria dell’organo di controllo o del revisore legale nella Srl che controlla una società obbligata alla revisione legale” non trova parere favorevole.

Il Consiglio nazionale, poi, insiste sul ripristino dell’ulteriore parametro legato al superamento del capitale sociale minimo stabilito per una Spa.
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