Dirigente in ente pubblico economico e attività di commercialista: chiarimenti

Pubblicato il 16 marzo 2026

La compatibilità tra l’incarico di dirigente presso un ente pubblico economico e l’esercizio della professione di dottore commercialista è oggetto del Pronto Ordini n. 93/2025 del 12 marzo 2026, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti interpretativi sul tema.

Il parere trae origine da un quesito formulato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ferrara e riguarda la posizione di un dirigente operante presso ACER – Azienda Casa Emilia-Romagna, ente costituito ai sensi della Legge regionale Emilia-Romagna 8 agosto 2001 n. 24, che disciplina l’intervento pubblico nel settore abitativo e prevede la trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in enti pubblici economici.

Quesito posto dall’Ordine territoriale

L’Ordine di Ferrara ha chiesto al CNDCEC se la carica di dirigente presso un ente pubblico economico costituito ai sensi della Legge regionale n. 24/2001 possa essere considerata compatibile con l’esercizio della professione di dottore commercialista. Il Consiglio Nazionale ha preliminarmente precisato che il servizio Pronto Ordini non è finalizzato alla risoluzione di specifici casi concreti, la cui valutazione rimane di competenza degli Ordini territoriali, ma ha lo scopo di fornire criteri interpretativi di carattere generale utili per l’applicazione della normativa professionale.

Normativa di riferimento

In materia di incompatibilità professionali, il CNDCEC richiama l’articolo 4, comma 3, del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, che disciplina l’ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile. La disposizione stabilisce che non possono essere iscritti all’Albo i soggetti ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l’esercizio della libera professione.

Nel caso esaminato, tuttavia, la valutazione della compatibilità non può essere effettuata applicando automaticamente la disciplina del pubblico impiego, in quanto gli enti pubblici economici presentano un regime giuridico differente e, spesso, applicano contratti collettivi di lavoro di natura privatistica. Pertanto, la verifica dell’eventuale incompatibilità deve essere effettuata con riferimento alla disciplina concreta del rapporto di lavoro, in particolare al contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato e al contratto individuale del dirigente, al fine di accertare l’eventuale presenza di clausole di esclusività o divieti di svolgimento di attività libero-professionali.

Conclusioni del CNDCEC

Alla luce del quadro normativo richiamato, il CNDCEC conclude che l’incarico di dirigente presso un ente pubblico economico non determina automaticamente una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione di dottore commercialista.

L’eventuale incompatibilità deve essere verificata caso per caso, sulla base delle specifiche previsioni contrattuali applicabili al rapporto di lavoro. In assenza di una espressa clausola contrattuale o collettiva che vieti lo svolgimento di attività libero-professionali, non è possibile affermare in via generale l’esistenza di un’incompatibilità, restando comunque necessario accertare l’assenza di conflitti di interesse o interferenze tra l’attività professionale svolta dal commercialista e le funzioni dirigenziali esercitate presso l’ente pubblico economico.

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