Dal 1° gennaio 2025 cambia la contribuzione di previdenza complementare da versare al Fondo Pensione PREVINDAI per i dirigenti di aziende industriali.
La diversa contribuzione è indicata nell’accordo di rinnovo del CCNL per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi (articolo 18) siglato tra Confindustria e Federmanager il 13 novembre 2024, con validità dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027 nonché, con medesimo periodo di vigenza, nell’accordo del 27 novembre 2024 tra Confservizi e Federmanager (articolo 27bis), di rinnovo del CCNL per i dirigenti delle imprese dei servizi di pubblica utilità.
Dal 1° gennaio 2025 sono in vigore alcune importanti novità per la contribuzione dovuta al PREVINDAI - Fondo Pensione per i dirigenti di aziende industriali per tutti i dirigenti iscritti o che vi aderiranno con versamento anche della quota a proprio carico.
La nuova disciplina, che si applica ai dirigenti in servizio al 1° gennaio 2010 e a quelli assunti o nominati successivamente, è disciplinata come segue.
Contribuzione minima a carico dell'impresa
La contribuzione (obbligatoria) nella misura minima a carico dell'impresa è la seguente:
Per i dirigenti il cui rapporto di lavoro sia stato risolto in corso d'anno, il contributo minimo a carico azienda è riproporzionato in base ai mesi di servizio prestati nell’anno. Se la frazione di mese è pari o superiore a 15 giorni, viene conteggiata come mese intero.
Il confronto tra l’importo minimo di 4.800 euro e il contributo effettivo del 4% della retribuzione deve essere effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno o al momento della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente. Le differenze devono essere versate al Fondo unitamente alla contribuzione del quarto trimestre o del trimestre in cui ricade la cessazione, se precedente.
Contribuzione minima a carico del dirigente
La contribuzione minima obbligatoria a carico del dirigente è pari al 2% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita.
È possibile tuttavia ridurre il contributo personale minimo all’1% (cd. flessibilità contributiva) qualora l’impresa, previo accordo con il dirigente e nel rispetto del limite complessivo dell’8% della retribuzione globale lorda effettivamente percepita da ciascun dirigente in servizio, si faccia carico della metà della contribuzione dovuta dal dirigente stesso. La quota del dirigente di cui l’impresa si assume l’onere si somma a quella contrattualmente prevista a carico azienda del 2%.
ATTENZIONE: La scelta delle aliquote ha validità minima di un trimestre di contribuzione e la decorrenza deve ricadere in un trimestre per il quale non è stata ancora acquisita la dichiarazione contributiva (modulo 050). La scelta non può pertanto avere una decorrenza precedente ad una data ricompresa in un trimestre per il quale è già stato presentato il modulo 050.
La contribuzione è calcolata sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita, facendo riferimento a tutti gli elementi utili per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR), ad eccezione di compensi e indennizzi percepiti per effetto della dislocazione in località estera.
Contribuzione aggiuntiva
Alla contribuzione minima obbligatoria a sui carico, il datore di lavoro può facoltativamente aggiungere ulteriore contribuzione senza limite di massimale, anche in assenza di un contributo superiore al minimo a carico del dirigente.
Salvi i diversi patti conclusi con il datore di lavoro, la contribuzione minima a carico del dirigente può essere incrementata. Il dirigente può infatti versare ulteriore contribuzione al Fondo, senza limite di massimale.
Il Consiglio di Amministrazione del Fondo stabilisce le modalità di versamento delle contribuzioni aggiuntive previste per l’impresa e per il dirigente.
Tabella riepilogativa della contribuzione dal 1° gennaio 2025
Contribuzione |
Percentuale |
Massimale annuo |
Minimo annuo |
A carico dell'impresa (minima obbligatoria) |
4% |
200.000 euro |
4.800 euro |
A carico dell'impresa (ulteriore quota minima obbligatoria) |
2% (3% se l’impresa versa la quota pari all’1% della contribuzione dovuta dal dirigente) |
200.000 euro |
Nessun minimo |
A carico del dirigente (minima obbligatoria) * |
2% (1% se l’impresa versa il restante 1%) |
Nessun limite |
Nessun minimo |
Contribuzione volontaria dell’impresa/del dirigente |
Nessun limite |
Nessun limite |
Nessun minimo |
*Ferma restando l’aliquota contributiva complessiva dell’8%. Il CdA del Fondo ha stabilito che la variazione delle aliquote ha validità minima di un trimestre di contribuzione.
La dichiarazione contributiva trimestrale può essere compilata online tramite la funzione “Modelli 050”, previa l’autenticazione nell’area riservata dell’azienda o dell'iintermediario delegato.
Il modulo “050” deve contenere i nominativi dei dirigenti iscritti per i quali sussiste l’obbligo contributivo, l'importo del contributo dovuto e la relativa ripartizione nelle quote previste.
Il versamento dei contributi dovuti deve essere effettuato mediante bonifico bancario, disposto in tempo utile a garantire il riconoscimento al Fondo di una data valuta coincidente, al massimo, con quella della scadenza.
Il pagamento è trimestrale, entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre, fatto salvo l’eventuale differimento al primo giorno lavorativo utile in caso di coincidenza con il sabato o con un giorno festivo. Le scadenze contributive sono le seguenti:
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