Dirigenti, maternità senza sanzioni sui pagamenti tardivi

Pubblicato il 24 maggio 2006

La circolare n. 76 dell’Inps contiene le istruzioni operative per attuare la disciplina della maternità dei dirigenti. Il testo, infatti, illustra alle aziende le modalità di applicazione della legge 104/06, che ha esteso ai lavoratori con qualifica di dirigenti la tutela previdenziale della maternità e paternità prevista dal decreto legislativo 151/01. L’Inps rassicura poi le aziende che non si sono adeguate alle nuove regole dal mese di aprile, alle quali non saranno applicate sanzioni. La nuova disciplina, entrata in vigore il 1° aprile di fatto trasferito l’onere economico delle assenze per maternità dal datore di lavoro all’Inps, imponendo di conseguenza all’azienda di finanziare la nuova prestazione previdenziale attraverso il versamento del contributo di maternità. Secondo l’Ente previdenziale sono indennizzabili tutti i periodi di congedo (maternità, parentale, riposi giornalieri) collocati dal 1° aprile 2006, anche se l’astensione abbia avuto inizio prima di quella data. Viceversa, i congedi fruiti fino al 31 marzo 2006 devono essere normalmente retribuiti dal datore di lavoro secondo le regole previste nel Ccnl. Nel caso specifico dei riposi giornalieri, non essendo previsto per i dirigenti un orario di lavoro predeterminato, l’Inps precisa che per la determinazione della misura e delle modalità di fruizione dei permessi per allattamento si debba far riferimento all’orario previsto per gli impiegati di massima categoria. Per la richiesta delle prestazioni, i dirigenti possono utilizzare i modelli Mat e AstFac in uso, in attesa del loro prossimo aggiornamento.    

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy