Equipollenza corsi formativi gestori della crisi: precisazioni del CNDCEC

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Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), con il Pronto Ordini n. 38 del 2025, ha fornito nuovi chiarimenti sulla disciplina dell’equipollenza dei corsi formativi in materia di crisi da sovraindebitamento, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la Formazione Professionale Continua (FPC).
Il documento risponde a un quesito degli Ordini territoriali in merito alla durata minima dei corsi e alla possibilità di riconoscere crediti anche per una partecipazione parziale.

Durata minima: 12 ore obbligatorie

Il CNDCEC ha confermato che, per essere riconosciuti come equipollenti, i corsi dedicati alla crisi d’impresa e al sovraindebitamento devono avere una durata non inferiore a 12 ore.
Non è ammesso, dunque, il riconoscimento parziale dei crediti formativi in caso di frequenza ridotta: l’intera partecipazione costituisce requisito indispensabile.

Il corso deve inoltre rilasciare un certificato di frequenza che:

  • attesti la partecipazione effettiva ad almeno 12 ore di lezione;
  • riporti l’indicazione che il corso consente di assolvere l’obbligo formativo previsto dall’art. 4, comma 5, lett. b) e d) del DM n. 202/2014, relativo ai gestori della crisi da sovraindebitamento.

Contenuti e requisiti dei corsi

Il programma didattico deve seguire le indicazioni della Scuola Superiore della Magistratura e trattare gli argomenti fondamentali della gestione della crisi, tra cui:

  • principi generali di crisi e insolvenza;
  • disciplina dei debitori e dell’esdebitazione;
  • misure protettive e procedimento unitario;
  • piano del consumatore, concordato minore e liquidazione controllata;
  • composizione negoziata della crisi.

Gli enti organizzatori devono indicare nella locandina del corso la validità ai fini dell’equipollenza e riportare il codice materia D.4.19 (“Crisi da sovraindebitamento di cui alla legge n. 3/2012: l’istituto, i destinatari, la procedura, l’organismo e il gestore della crisi”).

Un passo verso maggiore coerenza formativa

Il Pronto Ordini n. 38/2025 si inserisce nel percorso di armonizzazione tra la formazione professionale continua (FPC) e quella specialistica obbligatoria per i gestori della crisi.
L’obiettivo del CNDCEC è garantire percorsi formativi coerenti, di qualità e in linea con le indicazioni del Ministero della Giustizia, evitando duplicazioni e disomogeneità tra i diversi obblighi previsti per i professionisti.

Novità dal nuovo Regolamento FPC: revisione articolo 7

Il nuovo Regolamento per la Formazione Professionale Continua, pubblicato il 15 ottobre 2025, introduce importanti novità proprio in tema di equipollenza.
L’articolo 7, completamente aggiornato, amplia e semplifica la disciplina per adeguarla alle più recenti innovazioni normative.

Il nuovo testo prevede che:

  • la partecipazione a corsi sulle procedure di crisi e liquidazione da sovraindebitamento, di durata non inferiore a 12 ore, consenta di assolvere sia l’obbligo formativo iniziale sia quello di aggiornamento biennale previsti dal DM 202/2014;
  • l’attestato di partecipazione indichi il numero effettivo di ore dedicate alle materie della crisi, elemento necessario per il riconoscimento formale dell’equipollenza.

Questa modifica introduce una semplificazione procedurale e rafforza la coerenza tra formazione continua e formazione specialistica per i gestori della crisi.

Con il Pronto Ordini n. 38/2025 e la revisione dell’art. 7 del Regolamento FPC, il CNDCEC conferma l’impegno nel garantire una formazione uniforme, trasparente e allineata ai requisiti ministeriali. L’equipollenza dei corsi formativi diventa così uno strumento di semplificazione e integrazione tra i percorsi obbligatori, a vantaggio dei professionisti che operano nell’ambito della gestione della crisi da sovraindebitamento.
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